CTD scommesse, Commissione Tributaria Marche: “Imposta unica applicabile al titolare che opera per conto di bookmaker anche privo di concessione. Nessuna discriminazione tra bookmaker nazionali e esteri”

Il titolare di un esercizio di gioco ha proposto un appello alla Commissione Tributaria della Regione Marche avverso la sentenza n. 914/16 del 21 marzo 2016 della Commissione tributaria provinciale di Ancona, con cui veniva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento spiccato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il pagamento di 314,18 euro a titolo di Imposta Unica sulle scommesse (art. 1 del d. lgs. n. 504/1998), oltre sanzioni e interessi, per l’anno 2011.

La Commissione Tributaria ha precisato che “in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite”.

“L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dunque applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali “concessionati”, è soggetto passivo d’imposta a norma dell’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un’irragionevole esenzione – contrastante col principio di lealtà fiscale – per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco”.

Per questi motivi la Commissione Tributaria delle Marche ha respinto l’appello dell’esercente confermando la validità del provvedimento di ADM e della sentenza della Commissione Tributaria della Provincia di Ancona. ac/AGIMEG