Tar Brescia, legittimo chiudere un Ctd “censito” perché non era in possesso della licenza di pubblica sicurezza

UN Ctd non aderisce alla sanatoria prevista dalla legge di Stabilità del 2015, ma comunque rispetta l’obbligo di comunicazione previsto dal comma 644, la Questura però a quel punto intima la chiusura: visto che il centro non è in possesso della concessione non può ottenere nemmeno la licenza di pubblica sicurezza e quindi deve cessare l’attività. La questione finisce di fronte al Tar – di Brescia – che legittima l’operato della Questura. L’art. 644 dispone infatti che le Questure accertino che il centro che si denuncia sia in “possesso dei requisiti soggettivi corrispondenti a quelli richiesti per il rilascio del titolo abilitativo di cui all’articolo 88″ del Tulps. Ma “ove ne accerti l’insussistenza, il questore dispone la chiusura immediata dell’esercizio o del punto di raccolta”. In sostanza, per la Questura questo vuol dire che “per esercitare l’attività – il Centro, ndr – deve comunque essere in possesso dell’autorizzazione ex art. 88 TULPS”. L’ordinamento italiano tuttavia prevede che possano ottenere la licenza di pubblica sicurezza solamente i soggetti in possesso di concessione, e il cosiddetto sistema del doppio binario ha passato anche il vaglio della Corte di Giustizia Europea. Il Tar Brescia quindi cira un parere pubblicato poche settimana fa dal Consiglio di Stato, in cui si afferma che “la disciplina di cui al comma 644 dell’articolo 1 non ha introdotto un sistema alternativo a quello dell’articolo 88 TULPS limitando al solo ricorso dei requisiti soggettivi la valutazione dell’amministrazione”. rg/AGIMEG