CTD, Cassazione: “L’imposta unica si applica a tutti i bookmaker che gestiscono scommesse sul territorio italiano, senza distinzione tra operatori nazionali o esteri”

L’imposta unica si applica a tutti i bookmaker, che essi siano esteri o nazionali. E’ quanto emerge dall’ultima sentenza della Cassazione in merito a questa tassa che non fa distinzione tra operatori che sono in possesso o meno di una concessione per operare in Italia.

La vicenda è emersa a seguito del ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha impugnato la sentenza della Corte Tributaria Regionale della Toscana che aveva annullato l’avviso di accertamento con cui veniva contestato ad un operatore privo di concessione estero il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse, quale soggetto obbligato in solido con il titolare del CTD che operava per conto del bookmaker estero.

Palazzo della Corte di Cassazione

La Cassazione ha stabilito che “la normativa italiana ha superato il vaglio della giurisprudenza unionale. La Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti, di modo che la normativa italiana non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società nello Stato membro interessato”.

In più, la Cassazione aggiunge che seguendo “la tesi opposta si giungerebbe ad una discriminazione al contrario: la scelta legislativa risponde ad un’esigenza di effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, allo scopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti al di fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere favoriti per il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione”.

“Quanto al Centro Trasmissione Dati, si ribadisce che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione e scommesse allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali ed è per questo che il centro di trasmissione dei dati che opera quale suo intermediario risponde dell’imposta. Ciò non toglie che la situazione del CTD che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scommesse nazionali è diversa da quella del CTD che li trasmette per conto di un operatore che ha sede in un altro Stato membro. La diversità della situazione è in re ipsa, per il fatto stesso che si tratta di un soggetto che raccoglie scommesse per un bookmaker estero”.

Ciò fa concludere che “l’art. 56 del TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse, loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro, indipendentemente dall’ubicazione della sede di tali operatori e dell’assenza di concessione“.

Per questi motivi la Cassazione constata che i giudici della Corte Tributaria Regionale della Toscana non hanno fatto una “corretta applicazione dei principi enunciati, avendo escluso l’assoggettamento ad imposta unica sulle scommesse del bookmaker avente sede all’estero e privo di titolo concessorio”. Dunque, il ricorso viene accolto e viene cassata la sentenza della Corte Tributaria. ac/AGIMEG