Covid: rimangono in giallo 11 Regioni e due Province Autonome. L’ordinanza in Gazzetta Ufficiale

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’Ordinanza dell’11 febbraio 2022 del Ministero della Salute riguardante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano“.

“Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita’ di una nuova classificazione”, si legge.

“Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 4 febbraio 2022, citata in premessa e si applicano, per un periodo di quattordici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita’ di una nuova classificazione”, continua.

“Fermo restando quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della salute 8 febbraio 2022, citata in premessa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Valle d’Aosta continuano ad applicarsi, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all’art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, fatta salva la possibilita’ di una nuova classificazione”, aggiunge. cdn/AGIMEG