La Corte di Giustizia Tributaria della Liguria ha pubblicato il massimario annuale delle sentenze emesse nel 2023. Due di esse riguardano il pagamento dell’Iva per il settore dei giochi.
La prima pronuncia esamina il possibile comportamento del contribuente e stabilisce che “agli effetti della determinazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti che esercitano l’attività di intrattenimento e giochi ex art. 74, comma 6, D.P.R 633/1972, l’omessa dichiarazione di opzione per l’applicazione del regime ordinario può essere surrogata da comportamenti concludenti poiché, ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.P.R. 442/1997 i comportamenti concludenti costituiscono elementi da cui desumere il regime applicabile in concreto. Il comportamento concludente del contribuente deve essere desunto facendo esclusivo riferimento all’Iva, a nulla rilevando la circostanza che non sia stato tenuto un comportamento equivalente ai fini dell’Imposta sugli intrattenimenti. Il fatto che la base imponibile dell’IVA sia la stessa dell’ISI non esclude la possibilità di optare per il regime IVA ordinario“.
La seconda ha per oggetto l’esclusione dal calcolo del pro rata Iva per coloro i quali la raccolta di gioco rappresenta un’attività accessoria. Infatti, la Corte ha specificato che “il soggetto passivo, che esercita l’attività di somministrazione di beni e servizi all’interno di un piccolo bar, deve escludere dal calcolo del pro rata IVA – che riduce l’ammontare della detrazione dell’imposta in misura proporzionale alle operazioni esenti – i corrispettivi conseguiti dalla raccolta delle giocate effettuate dai clienti mediante le due slot-machine installate nei locali del bar. Nel caso di specie, le operazioni esenti (raccolta giocate) sono state ritenute accessorie, nel senso di marginali rispetto all’attività principale (somministrazione) soggetta ad Iva, avuto riguardo sia all’assenza di costi imputabili alle operazioni esenti, sia al mancato impiego di personale dipendente per la gestione delle slot-machine“. ac/AGIMEG