La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il diritto comunitario non impedisce a uno Stato membro di vietare determinati giochi online, anche se autorizzati in altri Paesi UE, e di applicare le conseguenze civilistiche di tale divieto.
Ne deriva che un consumatore può chiedere la restituzione delle puntate perse a operatori stabiliti in un altro Stato membro, quando i giochi in questione erano vietati nel suo Paese di residenza.
Il caso: il giocatore tedesco e le società maltesi
Ad aprire il caso sono state due società stabilite a Malta, titolari di una licenza rilasciata dall’autorità maltese competente in materia di giochi, che proponevano su Internet giochi di slot machine virtuali e scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie. I loro servizi erano accessibili, tra l’altro, anche in Germania. Tra il giugno 2019 e il luglio 2021, un giocatore residente in Germania si è avvalso di tali servizi, perdendo diverse somme.
All’epoca dei fatti, il diritto tedesco vietava, in linea di principio, i giochi online, ad eccezione delle scommesse sportive e ippiche e alcuni tipi di lotterie. I giochi di slot machine virtuali e le scommesse sui risultati delle estrazioni di lotterie rientravano invece nel divieto. Il giocatore ha quindi proposto un’azione per ottenere la restituzione delle somme perse. I suoi diritti sono stati successivamente ceduti a una società, che ha proseguito tale azione davanti a un giudice maltese.
Quel giudice ha chiesto alla Corte di giustizia europea se la libertà di prestazione dei servizi impedisse a uno Stato di applicare un simile divieto nei confronti di un operatore titolare di licenza in un altro Paese UE. Ha chiesto anche cosa cambiasse con la successiva riforma della legge tedesca, che ha sostituito il divieto generale con un sistema di autorizzazioni, e se fosse possibile dichiarare nulli i contratti stipulati nel periodo del divieto, obbligando gli operatori a restituire le puntate.
La sentenza: il divieto compatibile con il diritto UE
La Corte ha risposto che il diritto europeo non impedisce a uno Stato di vietare l’offerta online di giochi da casinò, slot machine e alcune tipologie di scommesse, con l’obiettivo di convogliare il gioco verso canali controllati e contrastare il mercato illegale.
Ha inoltre precisato che il diritto europeo non impedisce di applicare le conseguenze giuridiche di quel divieto nemmeno dopo l’introduzione di un nuovo regime di autorizzazioni, né di dichiarare nulli i contratti stipulati in violazione delle norme allora vigenti, né di agire in giudizio per ottenere la restituzione delle somme perse.
Rischi specifici del gioco online
I giochi online rientrano tra i servizi tutelati dai Trattati europei, ma la loro libera circolazione può essere limitata per ragioni di interesse generale, come la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico. In mancanza di una normativa europea uniforme, e considerate le differenze morali, culturali e sociali tra i Paesi membri, ciascuno Stato ha la facoltà di scegliere il livello di protezione che ritiene adeguato.
Vietare certi giochi per dirottare la domanda verso circuiti controllati e ridurre il mercato illegale è un obiettivo legittimo. Il gioco online comporta rischi maggiori rispetto a quello in luoghi fisici: è accessibile in qualsiasi momento, favorisce l’isolamento e l’anonimato, manca di controllo sociale, può essere praticato senza limiti di frequenza ed è particolarmente attrattivo per i giovani e per le persone più vulnerabili.
Margine di discrezionalità degli Stati
In questo quadro, uno Stato può vietare i casinò online e le slot machine, e allo stesso tempo consentire altre forme di gioco, anche in sede fisica, o assoggettare diverse tipologie di gioco online a regole diverse.
Il fatto che ci sia una forte domanda di slot machine online, o che l’operatore sia regolarmente autorizzato in un altro Paese UE con obiettivi analoghi, non è sufficiente a dimostrare che il divieto sia incoerente o inadeguato. Ogni Stato resta libero di fissare il proprio livello di tutela.
La riforma tedesca del 2021
Il passaggio in Germania, dal 1 luglio 2021, da un divieto generalizzato a un sistema di autorizzazioni preventive non mette in discussione la coerenza o la validità delle regole precedenti. Una simile evoluzione può rientrare in una strategia di espansione controllata, volta ad attrarre i giocatori verso un’offerta legale e regolamentata. Allo stesso modo, l’introduzione di un periodo transitorio non impedisce di applicare le conseguenze giuridiche del divieto per il periodo in cui era in vigore.
Nullità dei contratti e restituzione delle puntate perse
Il diritto europeo non si oppone quindi, in linea di principio, alla dichiarazione di nullità di un contratto stipulato tra un consumatore e un operatore stabilito in un altro Paese UE, quando il servizio offerto era vietato nel Paese del consumatore.
L’azione per ottenere la restituzione delle puntate perse non contrasta con il diritto europeo. La nullità del contratto e le sue conseguenze sono disciplinate dalla legge nazionale applicabile, in questo caso quella tedesca. Poiché la normativa è compatibile con le regole europee sulla libera prestazione dei servizi, quella nullità è la diretta conseguenza dell’illegittimità del contratto.
Il fatto che il consumatore abbia partecipato ai giochi pur sapendo che l’operatore era autorizzato in un altro Paese UE non è sufficiente a configurare un abuso del diritto, e stabilire se ci sia stata malafede spetta al giudice nazionale. fp/AGIMEG










