Corte di Giustizia Europea: Stanleybet VS bando delle 2000 agenzie di scommesse. Tutte le news da Lussemburgo

Montaguti (Comm. Europea) “La durata di una concessione non può escludere rientro degli investimenti. Ai concessionari però rimane il rischio d’impresa”

Nel corso dell’udienza pubblica che si sta svolge alla Corte di Giustizia Europea, è intervenuta anche Elisabetta Montaguti, in rappresentanza della Commissione Europea che ha ribadito che “un limite di durata che escluda la possibilità di rientro degli investimenti, è un deterrente all’ingresso di nuovi operatori e rende impossibile o quantomeno difficile l’esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. Si tratta di una privazione degli esclusi di un importante strumento per entrare nel mercato delle scommesse”. “Nell’ambito delle concessioni – ha poi continuato – non c’è un obbligo di copertura dei costi ed investimenti sostenuti. Il concessionario ha il rischio economico dell’attività. (…) Si deve però consentire di ammortizzare gli investimenti necessari alla partecipazione alla gara ed ottenere un profitto”. Riguardo l’allineamento delle concessioni previsto per il 2016, secondo la Montaguti, il nuovo regime deve seguire “obiettivi legittimi di interesse generale e garantire rispetto dei principi di equivalenza e effettività”. lp/AGIMEG

 

Avv. Fiorentino (avv.ra di Stato) “Gli investimenti per la gara non sono proibitivi. Stanleybet era già operante in Italia e aveva già ammortizzato i propri asset”

Non rendere remunerativo l’investimento a causa della limitata durata delle concessioni, appare smentito dalla partecipazione alla gara da parte di numerosi gruppi di operatori anche stranieri. E’ quanto afferma Sergio Fiorentino, dell’avvocatura di Stato alla Corte di Giustizia Europea. Gli investimenti iniziali non sono proibitivi e comunque possono rientrare “nell’arco di un quadriennio – ha proseguito -. Non è chiaro comunque quale possa essere il vantaggio dato ai procedenti concessionari. Stanleybet opera sul mercato italiano da tempo e dispone di esercizi affiliati dotati di mezzi telematici, schermi televisivi e per il virtual gaming. Chi dispone di una rete del genere potrebbe utilizzarla nell’attività di concessione, visto che ha già ammortizzato gli asset in questione”. “E’ più agevole ed economico gestire delle licenze che scadono contemporaneamente, essendo così possibile ricollocare tutti i diritti oggetto di gara. In questo modo si garantisce una corretta concorrenza”. lp/AGIMEG

 

Avv. Agnello (Stanleybet Int.) “Bando 2000 restrizione a libertà fondamentali. Dietro l’allineamento al 2016 si nasconde protezione a concessionari storici”

Una restrizione alle libertà fondamentali ed in violazione del principio di parità di trattamento tra gli operatori. “Dietro l’allineamento delle licenze si nasconde la protezione dei concessionari storici”. E’ quanto affermato dall’avv. Agnello (Stanleybet International) alla Corte di Giustizia Europea. Secondo il legale i concessionari storici avrebbero ottenuto “il diritto ad operare con la gara del Coni del 1999, gara dichiarata contraria al diritto comunitario dalle sentenze Gambelli e Placanica, oltre ad ulteriori vantatti con il bando Bersali del 2006. (…) Si è così creato uno squilibrio competitivo tra i nuovi concessionari rispetto a quelli già presenti sul mercato, che hanno avuto 13 o 9 anni per realizzare i loro ammortamenti”. La nuova gara non ha rimediato a queste discriminazioni, così come non si è adeguata alla sentenza Costa-Cifone. E la nuova legge di Stabilità 2015 prevede, secondo Stanleybet, ulteriori misure fiscali e discriminatorie destinate ad aprire nuovi contenziosi comunitari e nazionali. lp/AGIMEG

 

Avvocato Jacchia, Stanleybet Malta: “Allineamento scadenze concessioni al 2016 ha solo natura economica e non di interesse generale”

“Allineare la scadenza di tutte le concessioni al 2016 ha una natura meramente economica ed organizzativa e non risponde quindi ad un’esigenza imperativa di interesse generale”. Sono queste le prime affermazioni del legale di Stanleybet Malta, Roberto Jacchia, nel corso dell’udienza alla Corte di Giustizia Europea. “Tale esigenza non è quindi idonea a giustificare la discriminazione dei nuovi e potenziali aggiudicatari delle concessioni del 2012 nei confronti di quelli preesistenti. La restrizione è ancora meno giustificata se a subirla sono i soggetti già discriminati da precedenti violazioni del diritto dell’Unione Europea, già accertate da precedenti sentenze della Corte di Giustizia”. lp/AGIMEG

 

Scommesse, bando 2000 agenzie: iniziata l’udienza alla Corte di Giustizia Europea

E’ cominciata da poco l’udienza pubblica alla Corte di Giustizia Europea che vede protagonista il bando delle 2000 concessioni di scommesse sportive e la conformità o meno al diritto comunitario. In aula presenti gli avvocati di Stanleybet e l’avvocato di Stato, oltre ad Italo Volpe, direttore dell’Ufficio normativa dell’Adm. lp/AGIMEG

 

Scommesse: Bando 2000 agenzie. In Corte di Giustizia Europea il ricorso di Stanley contro la gara

Si tiene oggi la nuova trattazione orale presso la Corte di Giustizia Europea del ricorso di Stanleybet contro il bando di gara per le 2000 agenzie di scommesse. Il ricorso, dopo il rinvio del Consiglio di Stato, di altri Tar e della Cassazione, è giunto alla Corte di Giustizia Europea, dopo la richiesta di verifica del termine delle concessioni previsto per giugno del 2016 e della legittimità della durata. “Stanley” – si leggeva nella nota di introduzione della causa, in CGE – “lamenta il contrasto del d.lgs. 16/2012 con le citate sentenze a causa di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti, rispetto alla durata delle nuove concessioni”. “Il Consiglio di Stato chiede alla Corte se il TFUE ed i principi affermati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea ammettano che: vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’illegittimità dell’esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti; l’esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite”. rg/AGIMEG