Si terrà il 10 marzo 2015 l’udienza di fronte alla Corte Costituzionale sui requisiti minimi – dettati con la Legge di Stabilità 2011 – che devono possedere i concessionari dei giochi. A sollevare la questione di legittimità costituzionale è stato il Consiglio di Stato nel 2013, affrontato il ricorso intentato dalla concessionaria delle slot Bplus. La Stabilità 2011, per assicurare un maggior controllo sul settore dei giochi, prevedeva infatti che i concessionari dovessero possedere una serie di requisiti (come quelli sulla solidità patrimoniale, o l’adozione di misure per evitare i conflitti di interesse in capo a amministratori e dirigenti) e osservate determinati obblighi (come il mantenimento di un dato livello di indebitamento, o il divieto di effettuare trasferimenti di partecipazioni, o operazioni come fusioni, scissioni etc. senza l’autorizzazione dei Monopoli) nettamente più stringenti rispetto al regime precedente. La questione riguarda essenzialmente le compagnie che avevano già siglato le convenzioni – Bplus secondo il Consiglio di Stato può continuare a operare in virtù della concessione storica – dal momento che avrebbero dovuto sottoscrivere atti integrativi. In questo modo avrebbero accettato requisiti “tali” ha osservato il Consiglio di Stato, nell’ordinanza di rimessione “da incidere sulla effettiva possibilità di prosecuzione nel rapporto concessorio”. E spiegano, “l’incidenza sulla posizione di concessionario “in prosecuzione” interviene sacrificando una posizione per il conseguimento della quale lo stesso ha esercitato una facoltà “a titolo oneroso”, senza che la nuova disciplina preveda (di qui la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale con riferimento all’art. 42 Cost.), un qualche indennizzo per il sacrificio imposto”. I giudici di Palazzo Spada hanno quindi sollevato dubbi sulla “possibilità per il legislatore di introdurre, a fronte di una posizione “consolidata” (…), di un soggetto quale concessionario della pubblica Amministrazione – e ciò per effetto di una precisa nonna primaria, che ha comportato anche a carico di tale soggetto, un esborso non irrilevante di somme di denaro – una nuova disciplina recante nuovi requisiti ed obblighi, tali da poterne pregiudicare la posizione di concessionario”. Inoltre, secondo il Consiglio di Stato “le norme introdotte con la l. n. 220/2010 comportano una incidenza diretta sul libero esercizio della libertà di impresa restringendo pesantemente ed inammissibilmente la possibilità di accedere alla posizione di concessionario del gioco lecito e comunque gravando i concessionari di intollerabili oneri aggiunti e prescrizioni eccedenti la natura e il contenuto del rapporto”. gr/AGIMEG