Sono state aggiornate le FAQ sul sito della Regione Piemonte in merito alle misure per il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico.
In particolare, viene sottolineato che: “I titolari dell’ autorizzazione di cui all’art. 26, co. 2 della legge citata, secondo un’interpretazione condivisa con l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono coloro che esercitano la vendita dei generi di monopolio, di cui all’art. 16, legge 22 dicembre 1957, n.1293 “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio”. Conseguentemente, i bar (privi di licenza tabacchi o patentino) parrebbero non essere legittimati a presentare istanza per la reinstallazione degli apparecchi per i giochi dismessi, ma potranno presentare istanza di nuova apertura di esercizio, ai sensi dell’art. 16, l.cit.”
“Il comma 2 dell’art. 26, consente anch’esso la reinstallazione degli apparecchi per il gioco, ma solo ai titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e monopoli, che presentino istanza al Comune/Questore competente, in relazione alla tipologia di gioco, fermo restando che il numero di apparecchi per il gioco reinstallabili non potrà essere superiore a quello individuato dall’art. 18 della legge regionale”.
“Infine, la disposizione contenuta nel comma 4 dell’art. 26 trova applicazione esclusivamente nei confronti delle nuove aperture e delle fattispecie ad esse assimilabili previste dall’art. 16, co. 4; infatti, solo ad esse è applicabile l’art. 16, co. 2, che stabilisce l’osservanza delle distanze dai luoghi sensibili per l’esercizio dell’attività da gioco”. lp/AGIMEG