Lo scorso 26 agosto, con le relazioni dei sen. Errani e Manca, la Commissione Bilancio ha incardinato il ddl n. 1925, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia (Decreto Agosto). Il Governo ha presentato un emendamento 21.0.500, che propone di trasporre in questo ddl i decreti-legge n. 103, 111 e 117. “Sul decreto Agosto la commissione Bilancio concluderà i lavori entro il primo ottobre e il provvedimento andrà in Aula, probabilmente con la fiducia, il 5 ottobre. Su questo c’è l’impegno di tutti, votato all’unanimità”. A dirlo è stato il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci al termine della conferenza dei capigruppo. Alcuni degli emendamenti segnalati dai Gruppi in Commissione Bilancio riguardano anche il settore del gioco. Ecco tutti gli emendamenti segnalati:
Naturale, Puglia
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 58-bis. (Misure urgenti in materia di agricoltura) 1. La garanzia del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere altresì rilasciata, ferme restando le specifiche condizioni previste dalla vigente normativa dello strumento, in favore di operazioni finanziarie a fronte di investimenti riferite a soggetti attivi nei settori agricolo e forestale e della pesca e acquacoltura, in conformità con quanto previsto, rispettivamente, dal regolamento (UE) n. 702/ 2014 della Commissione, del 25 giugno 2014 e dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014. Il Consiglio di gestione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, adotta le modifiche e integrazioni alle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del fondo di garanzia necessarie ai fini della istituzione dei regimi di aiuto a valere sui regolamenti di esenzione di cui al presente comma. Le disposizioni operative così integrate sono approvate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 9. 2. Al fine di favorire l’emersione di prestazioni non denunciate, per ogni operaio agricolo assunto a tempo determinato impiegato per almeno 182 giornate di lavoro annue, è riconosciuto, per ogni giornata di lavoro denunciata oltre il numero di 182, lo sgravio totale dei contributi previdenziali. Alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento. 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definite le modalità di applicazione del comma 2. 4. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2022 e limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento ricorrendo ad un servizio di intermediazione bancaria da attivarsi presso uno o più istituti bancari, di seguito denominati Istituti, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della Comunicazione della Commissione, ”Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 1/01)”, attraverso un dirigente delegato. I rapporti tra il Ministero e gli Istituti sono regolati mediate atto convenzionale i cui costi sono a carico delle disponibilità di bilancio a legislazione vigente. Anche al fine di escludere l’eventuale insorgenza di interessi passivi a carico del bilancio dello Stato, l’Istituto procede all’emissione dei bonifici spettanti ai beneficiari individuati dal Ministero e nei limiti delle risorse finanziarie anticipatamente dallo stesso trasferite a valere sulle disponibilità di cassa, a legislazione vigente, relative ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario. Dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 5. Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 242 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti ”de minimis.”. 6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dall’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.».
Pittella, D’Alfonso, Rojc
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 101-bis. (Riallineamento temporale delle concessioni dei giochi) 1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e per l’esigenza di preservare la capacità distributiva necessaria all’offerta legale a tutela degli utenti e del flusso di entrate erariali, i termini previsti dall’articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, lettere da a) ad), dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito nella legge l9 dicembre 2019, n. 157, e la durata della concessione in essere per la gestione telematica del gioco lecito di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 423 ottobre 1972, n. 640, sono prorogati di 18 mesi oltre i termini disposti dall’articolo 69 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito nella legge 24 aprile 2020, senza oneri aggiuntivi. 2. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi dell’articolo 1, comma 727, lettera e), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022 le concessioni per la raccolta del gioco a distanza aventi scadenze antecedenti a fronte della corresponsione di una somma di euro 2.800 per ciascun mese intero intercorrente tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. Il termine di cui alla richiamata lettera e) è prorogato al 30 giugno 2022. 3. Per gli affidamenti già in proroga restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; a detti obblighi sono tenuti tutti gli affidatari dalla scadenza originaria delle concessioni interessate da quanto previsto ai precedenti commi».
Pichetto Fratin
Dopo l’articolo, inserire il seguente: «Art. 101-bis. (Proroga delle concessioni dei giochi) 1. Ai fini di un allineamento temporale che consenta una decorrenza uniforme per l’avvio delle nuove concessioni ai sensi dell’art. 1, comma 727, lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le concessioni per la raccolta del gioco a distanza sono prorogate sino al 31 dicembre 2022, a fronte della presentazione di adeguata garanzia e della corresponsione per ciascuna concessione, di una somma pari a euro 2.800 mensile, moltiplicato per i mesi interi intercorrenti tra la data di scadenza e il 31 dicembre 2022. 2. I termini della scadenza delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati e per la raccolta del Bingo, nonché la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco mediante apparecchi da intrattenimento, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Pertanto, i termini per l’indizione delle rispettive procedure di selezione previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificato dall’art. 69 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla legge 424 n. 27 del 29 aprile 2020 e dall’articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono allineati al 30 giugno 2021. Con determinazione del direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti gli adempimenti tecnici e le modalità di adeguamento alla normativa vigente fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni. 3. In ragione della sospensione della raccolta e delle restrizioni applicate nei pubblici esercizi durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, sono altresì prorogati di 18 mesi i termini della scadenza delle concessioni dei giochi numerici a quota fissa e delle lotterie istantanee».
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Alla letteraa), anteporre la seguente: «0a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: ”6-bis. Ai fini di un maggiore controllo per il divieto di accesso ai minori agli apparecchi di intrattenimento indicati al comma 6, lettere a) e b) è da intendersi che gli accessi potranno avvenire, oltre che con la tessera sanitaria come previsto dall’articolo 9-quater della legge 9 agosto 2018, n. 96, anche mediante l’esibizione e la verifica di documenti personali di riconoscimento che siano in corso di validità. Le violazioni delle prescrizioni qui contenute sono punite con la sanzione amministrazione di euro 15 mila per ciascun apparecchio utilizzato in difformità delle prescrizioni”.». 443 Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: «(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e misure a tutela dei minori)».
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n.96 al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) sopprimere la parola: ”esclusivamente”; b) dopo le parole: ”tessera sanitaria” inserire le seguenti: ”o di qualunque altro tipo di documento di riconoscimento”».
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1 sostituire la parola: ”esclusivamente” con la seguente: ”anche”».
Pichetto Fratin, Damiani, Fantetti, Saccone
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All’articolo 9-quater della legge del 9 agosto 2018, n. 96 al comma 1, dopo le parole: ”tessera sanitaria” inserire le seguenti: ”e dalla tessera temporanea di abilitazione al gioco rilasciata dal gestore della sala”».
Schifani
Dopo l’articolo, inserire il seguente «Art. 100-bis. (Chiusura del contenzioso con i concessionari di scommesse ippiche e sportive) 1. Ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012. 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva, con i soggetti titolari di concessioni o loro aventi causa cui si riferiscono le controversie, anche di natura risarcitoria nel corso delle quali sia stata emessa una sentenza di primo grado o un lodo arbitrale 420 depositati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, secondo i criteri di seguito indicati: a) a fronte del rituale pagamento – effettuato anche mediante compensazione – delle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 dovute e ancora non versate, ai concessionari verrà riconosciuto un importo, parametrato agli anni di durata della titolarità della concessione, non inferiore al 70 per cento della somma accertata nelle predette pronunce; b) le disposizioni di cui alla lettera a) si applicano anche nei confronti dei successori nella titolarità del credito di natura risarcitoria accertato giudizialmente o da pronunce arbitrali. 3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, quantificati in misura pari a 138 milioni di euro (64,5 milioni vedi relazione tecnica) per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 114, comma 4.».
cdn/AGIMEG

