Il Consiglio regionale in Piemonte ha avviato una ricerca di sponsor per gli eventi organizzati e da organizzare nel corso del 2022: iniziative di grande rilevanza quali campagne di comunicazione sociale, concerti, convegni, stand al Salone del Libro. La sponsorizzazione potrà realizzarsi attraverso l’acquisizione di beni e servizi a supporto.
Il primo appuntamento utile è l’Assemblea plenaria dei presidenti dei Consigli regionali e il successivo seminario che si svolgeranno a Torino dal 31 marzo al 1° aprile.
La presentazione della candidatura dovrà essere trasmessa entro le ore 12 del 14 marzo 2022, tramite posta elettronica certificata.
“Gli operatori economici, sia in forma individuale sia in forma associata, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della proposta di sponsorizzazione: a) non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; b) ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001 “Attività successiva alla cessazione dei rapporti di pubblico impiego”, non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Consiglio regionale del Piemonte che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’operatore economico. 2. L’Amministrazione si riserva di non accettare proposte di sponsorizzazioni ritenute, a proprio insindacabile giudizio, pregiudizievoli, offensive o dannose per l’immagine dell’Amministrazione stessa o delle iniziative o comunque giudicate incompatibili o confliggenti con il ruolo istituzionale dell’ente o non coerenti con le finalità e gli obiettivi degli eventi. 3. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti la propaganda di natura politica, sindacale o religiosa, la divulgazione di messaggi di odio, razzismo o violenza e la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate, armi, materiale pornografico o all’attività di gioco d’azzardo. 4. Qualora per motivi riconducibili a quanto sopra previsto, l’Amministrazione decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione, anche se precedentemente accettata, il soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo”, si legge nel bando.
cdn/AGIMEG