Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato 12 leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Lazio n. 14 del 11/08/2021 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali”, in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale ed europea, violano gli articoli 9, 41, 97 e 117, primo comma, secondo comma, lettere e) e s) e terzo comma della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione. Nel testo le Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 “Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (GAP)” e successive modifiche. “1. Alla l.r. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 6: 1) al comma 2 bis, dopo le parole: “mappatura, da aggiornare annualmente,” sono inserite le seguenti: “delle attività commerciali con apparecchiature di gioco fisico di cui all’articolo 2 e”; 2) dopo il comma 2 bis, è inserito il seguente: “2 ter. Ai fini di cui al comma 1 e all’articolo 12, la Regione predispone una piattaforma telematica che, sulla base delle informazioni fornite dai comuni stessi, supporta l’individuazione delle distanze di cui all’articolo 4, comma 1.”; b) al comma 2 dell’articolo 11 bis, la parola: “diciotto” è sostituita dalla seguente: “trenta”; c) dopo il comma 1 dell’articolo 13, sono inseriti i seguenti: “1 bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 2, si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata “Spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l’anno 2021 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. 1 ter Agli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 2 bis, si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.”. cdn/AGIMEG