Consiglio di Stato tutela le fasce orarie di Castelnuovo del Garda. “Comuni hanno dovere di intervenire per tutelare la salute”

Il limite di 8 ore al giorno di apertura per le sale da gioco è “rispettoso in concreto del principio di proporzionalità, in funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici, e per il tempo necessario e commisurato al raggiungimento dello scopo prefissato dalla legge”. Lo afferma la Terza Sezione del Consiglio di Stato respingendo il ricorso di una sala contro i limiti orari adottati dal Comune di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Il Consiglio di Stato ripercorre il quadro normativo a partire dal decreto Balduzzi, dal quale emerge “non solo e non tanto la legittimazione, ma l’esistenza di un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell’amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco ispirati per un verso alla tutela della salute (…), per altro verso al principio di precauzione”, citato nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Quest’ultimo principio, in particolare, implica che “nell’ipotesi di un rischio potenziale, laddove vi sia un’identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un’attività e vi sia stata una valutazione dei dati scientifici disponibili, è d’obbligo predisporre tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione, pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento degli interessi coinvolti”. rg/AGIMEG