Il criterio di misurazione della distanza proposto dall’agenzia di scommesse “non si addice all’obiettivo di scoraggiare la propensione al gioco perseguito attraverso la disciplina normativa ed amministrativa di settore”. Inoltre, è ragionevole “considerare l’accesso secondario dell’istituto scolastico”. Con queste motivazioni la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la richiesta avanzata da una sala scommesse di sospendere il divieto prosecuzione dell’attività disposto dal Comune di Riccione. La questione torna adesso al Tar Emilia Romagna per l’udienza di merito. lp/AGIMEG