Slot, Consiglio di Stato accoglie ricorso Comune di Guidonia (RM): “Limiti orari misura proporzionata ed adeguata per conseguire l’obiettivo di limitare offerta di gioco”

I limiti orari di accensione degli apparecchi da intrattenimento a 8 ore al giorno (tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 23.00, ndr) rappresentano una “misura adeguata perché, pur comportando, certamente, una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell’attività di impresa”. Per questo motivo “l’appello è fondato e merita di essere accolto”. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) dà ragione al Comune di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, ribaltando la sentenza con cui il Tar Lazio, nel maggio 2019, aveva annullato l’ordinanza sui limiti orari per Slot e Vlt, “Disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi, autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS”.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato come “il principio di proporzionalità impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e che, definito lo scopo avuto di mira, il principio di proporzionalità è rispettato se la scelta concreta dell’amministrazione è in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità del mezzo) e rappresenta il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza), si è ritenuto: che la limitazione oraria fosse proporzionata, in primo luogo, poiché in potenza capace di conseguire l’obiettivo: mediante la riduzione degli orari è ridotta l’offerta di gioco; che la limitazione oraria di otto ore comporta il minor sacrificio possibile per l’interesse dei privati gestori delle sale da gioco in relazione all’interesse pubblico perseguito: resta consentita l’apertura al pubblico dell’esercizio, che potrà, dunque, continuare a svolgere la sua funzione ricreativa (con eventuale vendita di alimenti, snack, bevande), mentre sono limitati i tempi di funzionamento degli apparecchi per la comprensibile ragione di indurre i soggetti maggiormente a rischio ad indirizzare l’inizio della giornata verso altri interessi, lavorativi, culturali, di attività fisica, distogliendo l’attenzione dal gioco; che si tratta, infine, di misura adeguata perché, pur comportando, certamente, una riduzione dei ricavi, e, in questo senso, un costo per i privati, può essere efficacemente sostenuta mediante una diversa organizzazione dell’attività di impresa”.

Il CdS sottolinea inoltre come “l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni e Comuni non ha efficacia cogente, ma che, come già affermato in giurisprudenza in casi analoghi, alla luce dei suoi contenuti ‘è corretto affermare che principio generale della materia è la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia’, va osservato che l’Amministrazione comunale ha in maniera inequivocabile evidenziato un aumento del numero di pazienti affetti da GAP trattati nel territorio comunale (e regionale) nel corso degli anni, e se è vero che, in termini assoluti, non si trattava di numeri elevati, il dato allarmante consisteva proprio nell’aumento progressivo ed ininterrotto. (…). In conclusione l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado”. cr/AGIMEG