“Le censure prospettate con l’appello – anche in riferimento alla applicazioni delle circolari richiamate ai fini della effettiva incidenza dei ritardi nel pagamento sul rapporto fiduciario ed ai fini della proporzionalità della sanzione – meritano un approfondimento”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto l’istanza cautelare in primo grado sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato, concernente la revoca della concessione del Lotto per omessi versamenti dei proventi del gioco. lp/AGIMEG