Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Comune di Selvazzano Dentro (in provincia di Padova) contro la sentenza del Tar Veneto, che aveva precedentemente accolto il ricorso del titolare di una sala contro la normativa locale. Impugnato in particolare effetto espulsivo e preclusivo all’installazione e alla collocazione di nuovi apparecchi per il gioco lecito considerati troppo vicini ai luoghi sensibili. Il Consiglio di Stato ha quindi dato il proprio benestare per l’approvazione del distanziometro (500 mt secondo il percorso “pedonale più breve”).
“Le disposizioni limitative – si legge nelle motivazioni dei giudici – sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica. uanto alla determinazione concreta delle limitazioni, premesso che “l’imposizione di una distanza di rispetto costituisce in via di principio uno strumento idoneo e necessario per tutelare l’interesse pubblico primario. D’altra parte – come già rilevato dalla Giurisprudenza di questo Consiglio – anche a livello comunitario, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute, nella ipotesi di specie, del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche”. lp/AGIMEG