Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare proposta da Easyworld Ltd relativa alla decisione dell’Agenzia Dogane e Monopoli di interrompere il rapporto concessorio e il collegamento con il totalizzatore nazionale.
Secondo i giudici chiamati a valutare la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tar Lazio di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante “l’appello non appare fondato alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo cui l’esercizio del potere di autotutela amministrativa – qui in relazione all’istanza presentata dalla società appellante in data 8 marzo 2018 – costituisce espressione di un potere di merito, rispetto al quale non è configurabile un obbligo di provvedere, e non può di per sé riaprire il termine di impugnazione di atti precedentemente adottati dall’Amministrazione, dei quali l’istanza di autotutela chieda il ritiro, l’annullamento o la modifica”. lp/AGIMEG