“Ritenuto che non si ravvisano tentativi concreti di individuazione di nuove sedi da parte dell’appellante (…) la domanda cautelare di proroga dei provvedimenti non può trovare accoglimento”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto il ricorso di Hippogroup Modena S.r.l. per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Emilia Romagna (Sezione Seconda) relativo all’approvazione dell’elenco delle sale da gioco e sale scommesse incompatibili per la vicinanza a luoghi sensibili, che comporta la chiusura dell’attività della sala hippobingo. lp/AGIMEG