Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha respinto l’istanza cautelare sul ricorso per la riforma della sentenza del Tar Campania, sezione staccata di Salerno, concernente la revoca di una licenza per sala giochi. “Ritenuto, sul piano del fumus boni iuris, che l’istanza di sospensione non è assistita da prognosi favorevole circa la fondatezza dei motivi proposti, che non elidono la gravità delle plurime contestazioni e l’assenza di una condotta irreprensibile anzitutto nell’uso del titolo rilasciatogli” e considerato altresì, sul piano del periculum in mora, “che è prevalente in questa fase l’interesse pubblico ad evitare che l’utilizzo della licenza già rilasciata per la raccolta di giochi pubblici si presti a possibili abusi o ad ulteriori violazioni, oltre a quelle, già contestate, che lasciano dubitare fondatamente dell’affidabilità nella gestione del pubblico esercizio”, il Consiglio di Stato respinge l’istanza cautelare. lp/AGIMEG