Per disporre la decadenza di una concessione non è necessario il “definitivo accertamento penale circa la commissione di reati ostativi”. Inoltre, “nel bilanciamento dei contrapposti interessi e avuto riguardo al quadro indiziario valorizzato dall’Autorità penale – prevale l’esigenza pubblica (…) di non consentire la gestione della concessione da parte di soggetto privo delle qualità necessarie”. Sono le motivazioni con cui la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospendere la decadenza della concessione di una sala bingo. Già il Tar in primo grado aveva negato il provvedimento cautelare, spiegando che la decadenza “si fonda su un’articolata istruttoria, condotta dall’Agenzia resistente a seguito della trasmissione” di un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti anche del legale rappresentante della sala. Quest’ultimo infatti risultava “indagato per il reato di indebite compensazioni (…) effettuate negli anni di imposta 2016 e 2017”. lp/AGIMEG