Consiglio di Stato: MISE dovrà chiedere il parere del MEF sulle deroghe alla disciplina dei concorsi a premio

Sulla disciplina dei concorsi e delle manifestazioni a premio occorre interpellare anche il Ministero dell’Economia, visto che in particolare il regime delle esclusioni potrebbe avere ricadute fiscali. Lo dice la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, nel parere fornito al Ministero dello Sviluppo Economico, su quali casi possano beneficiare delle deroghe. Un ampliamento e “comporta, per le imprese che si avvalgono della deroga, l’esclusione dell’assoggettamento agli obblighi fiscali di imposizione indiretta, a differenza delle imprese che ne restano escluse, oltre agli effetti in termini di imposizione diretta per i soggetti che percepiscono i premi, ove ne ricorrano i presupposti. In sostanza, adesso il Mise dovrà ottenere il parere del Mef, “in tempo utile da consentire la trattazione dell’affare nell’Adunanza del 17 ottobre 2018”.

Il D.P.R. n. 430/2001 contiene la disciplina generale dei concorsi a premio e affida i compiti di vigilanza al Mise. Esclude però dal rispetto del regolamento “le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza”. Questa distinzione ha anche riflessi sulla tassazione, perché i concorsi che beneficiano dell’esenzione hanno anche dei vantaggi fiscali (la disciplina generale prevede “per l’imposizione indiretta, l’indetraibilità dell’IVA per quanto previsto a titolo di premio o, in alternativa, un’imposta del 20% del valore dei beni e dei servizi esenti dall’IVA; per l’imposizione diretta, un’imposta del 25% sul valore dei premi per i percettori per i quali i premi abbiano valore reddituale”).

Il Mise – dopo aver interpellato già il Consiglio di Stato nel 2008 – aveva deciso di non includere nelle deroghe “tutti i programmi televisivi, di qualsiasi emittente, che costituissero manifestazioni a premi con preselezione di spettatori /partecipanti non presenti esclusivamente nei luoghi in cui si svolgono le stesse manifestazioni”. Da questa decisione sono però scaturiti una serie di ricorsi e il Tar Lazio – con una sentenza del 2017 passata in giudicato – ha rimescolato le carte. Ha infatti “concesso” la deroga a tutte le manifestazioni a premio indette da emettenti radiotelevisive in cui “il pagamento dei previsti premi non avviene con provviste di denaro pubblico”. E questo perché “l’emittente non è concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale”, pertanto “segue le leggi del mercato, sopportando sul piano economico le conseguenze delle proprie scelte imprenditoriali”.

La distinzione tra denaro pubblico e denaro privato però, secondo il Mise, è difficilmente applicabile “sia per la difficoltà di sottoporre a trattamenti differenti imprese che operino tutte nel settore televisivo, per fini sia pur solo in parte commerciali, solo in ragione della natura pubblica o privata del denaro utilizzato; sia per il fatto che l’esigenza di tutelare in ogni caso la pubblica fede e i diritti dei consumatori dovrebbe prescindere da tale natura”. Di qui la nuova richiesta di parere, Il Mise in sostanza vuole sapere se il fatto che non si utilizzi denaro pubblico “possa costituire un elemento valido ad escludere tali eventi dal novero delle manifestazioni a premio, esonerando gli organizzatori dai conseguenti oneri richiesti dalla specifica normativa”. rg/AGIMEG