Home Attualità Consiglio di Stato: legittimo prelievo di 500 milioni di euro previsto dalla Legge di Stabilità del 2015

Consiglio di Stato: legittimo prelievo di 500 milioni di euro previsto dalla Legge di Stabilità del 2015

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Il Consiglio di Stato (Sez. VII) ha respinto l’appello di Only Games s.r.l. contro Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, confermando la sentenza del TAR Lazio n. 12844/2019. Al centro della causa, il prelievo straordinario da 500 milioni di euro disposto per il 2015 a carico della filiera degli apparecchi AWP, poi rimodulato dalla l. 208/2015 che lo ha limitato alla sola annualità 2015 e ripartito tra tutti gli operatori in proporzione ai compensi contrattuali.

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L’appellante sosteneva l’illegittimità del decreto ADM del 15 gennaio 2015, la violazione del principio del tempus regit actum (“un atto è soggetto alla legge vigente nel momento in cui è compiuto”), l’assenza di atti attuativi dopo il diritto sopravvenuto e la lesione del legittimo affidamento, oltre al carattere di legge-provvedimento della disciplina. Il Collegio ha ritenuto le doglianze infondate: il decreto del 2015 si è limitato a ricognizione e riparto secondo la legge allora vigente; la successiva l. 208/2015 ha operato legittimamente, incidendo solo sul criterio di ripartizione e sulle tempistiche del prelievo, senza necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi.

Per il Consiglio di Stato non si tratta di legge-provvedimento (la norma è generale e astratta, riferita all’intera filiera) né di retroattività in senso proprio: è una retroattività “impropria”, con effetti ex nunc su rapporti in corso. Richiamando la giurisprudenza costituzionale sul bilanciamento tra affidamento e interesse generale/finanza pubblica, il Consiglio ha evidenziato che nei rapporti concessori sono fisiologiche rimodulazioni normative ragionevoli e proporzionate.

In linea con la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il Collegio ha osservato che il solo obiettivo di cassa non basta a giustificare restrizioni alle libertà UE, ma nella specie la misura è temporalmente limitata (solo 2015) e proporzionata, e non incide in modo imprevedibile tale da frustrare l’affidamento. L’appello è stato quindi rigettato, le spese sono state compensate. sm/AGIMEG

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