Consiglio di Stato: “Distanziometro in Valle d’Aosta non ha effetti espulsivi per il gioco pubblico”

Il titolare di una sala giochi di Aosta ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar della Valle d’Aosta che aveva confermato la legittimità del provvedimento attraverso il quale è stata disposta la revoca della licenza ex Art. 88 Tulps.

I giudici di Palazzo Spada hanno precisato che “al dichiarato fine di contrastare il fenomeno della ludopatia mediante il contenimento della diffusione capillare sul territorio dell’offerta di gioco d’azzardo lecito, il legislatore regionale è intervenuto nuovamente con la legge regionale 27 marzo 2019, n. 2, adeguando il proprio compendio normativo alla cornice di riferimento sulla base delle linee direttrici fissate dalla l. r. n. 14/2015 e dalla normativa nazionale (mediante limiti distanziometrici da luoghi sensibili, da un lato, ed orari tassativi di apertura e di esercizio, dall’altro)”.

“Al riguardo, considera in primo luogo il Collegio che le disposizioni normative regionali in parola, al contrario di quanto dedotto dall’appellante, non si rivelano ostative allo svolgimento delle attività di intrattenimento mediante giochi leciti sull’intero territorio regionale o su sue ampie porzioni in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficoltoso l’accesso degli utenti, in quanto non consentono di interdire l’intero territorio comunale o sue porzioni più o meno estese, ed invece consentono solo di individuare distanze minime da singoli punti motivatamente ritenuti particolarmente “sensibili” in relazione al contrasto della ludopatia e all’ordinato assetto del territorio urbano sotto i profili, di competenza degli Enti rappresentativi delle Comunità territoriali secondo un principio di rappresentanza democratica, riferiti alla sicurezza urbana, alla viabilità, all’inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica”.

“Alla stregua delle pregresse considerazioni, il predetto assetto normativo speciale della Regione Val d’Aosta, a giudizio del Collegio, non palesa i dedotti dubbi di incostituzionalità e si sottrae alle censure dedotte, né può essere ritenuto suscettibile di introdurre misure espropriative dell’esercizio del diritto d’iniziativa economica privata comportanti il diritto ad un indennizzo, in quanto i descritti nuovi limiti all’insediamento di sale da gioco e di spazi per il gioco si limitano ad aggiornare il quadro normativo di riferimento del titolo autorizzatorio facendo riferimento a puntuali e delimitate condizioni territoriali aventi natura oggettiva e prive di spazi di discrezionalità per l’amministrazione, suscettibili di conformare l’esercizio delle libertà economiche alle superiori esigenze ambientali e sociali secondo le previsioni dell’articolo 41 della Costituzione con riferimento alle competenze riconosciute alla Regione Val d’Aosta”.

Il Consiglio di Stato ha deciso di respingere il ricorso dell’appellante e confermare la validità dei provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG