Consiglio di Stato, il Comune di Cagliari dovrà risarcire una sala giochi chiusa per ordinanze illegittime: “Sindaco non competente per luoghi sensibili”

Il Consiglio di Stato (sez. IV) ha condannato il Comune di Cagliari al risarcimento dei danni in favore di una società, che nel 2017 aveva avviato una sala giochi nel capoluogo sardo e aveva dovuto chiudere dopo un provvedimento interdittivo fondato su ordinanze sindacali poi annullate per incompetenza.

I fatti in causa

La vicenda nasce nel 2017, quando la società, costituita per gestire sale giochi e apparecchi per il gioco lecito, ha acquisito la licenza ex art. 88 TULPS. Il Comune ha avviato un procedimento e pochi mesi dopo ne ha ordinato la chiusura perché il locale risultava a meno di 500 metri da luoghi considerati sensibili, in base a ordinanze del sindaco.

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

L’iter giudiziario

Il TAR Sardegna ha annullato quelle ordinanze nel 2018 per difetto di competenza del sindaco e la decisione è divenuta definitiva. La società ha chiesto allora i danni, quantificando oltre 223 mila euro tra spese e mancati guadagni, ma il TAR nel 2023 ha respinto la richiesta per mancanza di colpa dell’amministrazione. In appello, con sentenza non definitiva del febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha ribaltato l’impostazione, riconoscendo la responsabilità del Comune. Ha escluso l’errore scusabile, perché nel 2017 non esisteva una norma regionale che imponesse il distanziometro e ha ricordato che la disciplina locale doveva passare da regolamenti e strumenti urbanistici, non da ordinanze sindacali.

Consiglio di Stato, la quantificazione dei danni

Per la quantificazione, il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il verificatore ha stimato 50.148,07 euro di danno emergente e 46.229,11 euro di lucro cessante, per un totale di 96.377,18 euro. Il Comune dovrà presentare una proposta di liquidazione entro 60 giorni. Il Consiglio di Stato intanto ha liquidato il danno emergente come immediatamente esigibile, con rivalutazione e interessi dalla data della chiusura. sm/AGIMEG