Un’impresa di pulizie si è rivolta al Consiglio di Stato per chiedere la riforma della sentenza del Tar del Veneto, con la quale, relativamente alla impugnazione degli atti della procedura di affidamento del contratto per i servizi di pulizia e prestazioni connesse per Casinò di Venezia Gioco S.p.A., è stata declinata la giurisdizione sul presupposto che il casinò non costituisce un organismo di diritto pubblico svolgendo un’attività eminentemente imprenditoriale. L’appellante, nel merito, sostiene che la società Casinò di Venezia Gioco S.p.A. ha indetto una gara e svolto la procedura del valore di un milione di euro in violazione del codice dei contratti pubblici e della normativa eurounitaria sulla concorrenza.
L’oggetto della causa portata davanti al Consiglio di Stato è quindi costituito dalla natura della società Casinò di Venezia S.p.A. e dalla sussistenza dei presupposti per la configurazione di una ipotesi di organismo di diritto pubblico, come tale, vincolato al rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di concorrenza.
I giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che “è del tutto evidente che la società Casinò Venezia Gioco S.p.A. operi sul mercato come un soggetto di diritto privato svolgendo un’attività di impresa, che si rivolge a clientela sia nazionale che internazionale, esercitabile da qualsiasi società di diritto privato entro i limiti della normativa speciale applicabile alle case da gioco”. Quindi, “non ha per statuto il diritto di essere sovvenuto dall’ente pubblico nel corso della sua attività”.
Per questi motivi il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità della sentenza emessa dal Tar del Veneto. ac/AGIMEG