Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quattro leggi delle Regioni e ha quindi deliberato di non impugnare la legge della Regione Veneto n. 38 del 10/09/2019, recante “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”. Con tale normativa viene “istituito, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso la Giunta regionale, un tavolo tecnico permanente sul gioco d’azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d’azzardo”. “La Giunta regionale con il supporto del tavolo tecnico: a) definisce i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali comprendenti le prestazioni di base obbligatorie per il trattamento del giocatore patologico da parte delle aziende ULSS; b) definisce programmi per la prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo patologico e agli altri problemi azzardo-correlati; c) favorisce la sperimentazione, da parte delle aziende ULSS, di forme innovative di contatto rivolte a categorie specifiche di giocatori, nonché di assistenza dei giocatori patologici e delle loro famiglie, prevedendo strumenti di valutazione dell’efficacia degli interventi; d) implementa un sistema informativo regionale sul fenomeno del gioco d’azzardo patologico; e) promuove lo sviluppo di specifici strumenti informativi e di contatto precoce per i giocatori in difficoltà e le loro famiglie, quali in particolare: un modello unificato per tutta la Regione di cartellonistica informativa, un numero verde regionale, un sito web dedicato, una applicazione per smartphone e tablet; f) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e di aggiornamento degli operatori di polizia locale, degli operatori sociali, socio sanitari e sanitari sui problemi azzardo-correlati; g) definisce gli indirizzi per i programmi di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco; h) sostiene i soggetti del terzo settore che forniscono consulenza, orientamento e sostegno ai singoli e alle famiglie, e che costituiscono gruppi di auto-aiuto; sostiene lo sviluppo di reti locali di auto-mutuo-aiuto sia supportando quelle esistenti, sia favorendone la nascita laddove assenti; i) favorisce la collaborazione con le associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e degli altri punti gioco ai fini dell’adozione di un codice etico di autoregolamentazione con particolare riguardo al rispetto delle buone prassi commerciali e della legalità; l) può proporre, previa apposita convenzione, la collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave,, con i competenti organi dello Stato e con le forze di polizia nella lotta al gioco illegale, con i Comuni e loro associazioni, con le rappresentanze degli istituti scolastici e con ogni ente o agenzia che operi nel campo della prevenzione e contrasto ai problemi azzardo-correlati; m) sostiene le iniziative delle amministrazioni locali finalizzate alla diffusione nel territorio regionale delle buone pratiche in materia di contrasto del gioco d’azzardo patologico”. I Comuni, secondo quanto stabilito dalla legge, “possono individuare, definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell’impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa; possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo; impostano specifiche restrizioni alla navigazione internet (cosiddetto content filtering) attraverso la propria rete wireless per impedire l’accesso a siti web nei quali è possibile giocare d’azzardo on-line”. “Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da: a) servizi per la prima infanzia; b) istituti scolastici di ogni ordine e grado; c) centri di formazione per giovani e adulti; d) luoghi di culto; e) impianti sportivi; f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti; h) istituti di credito e sportelli bancomat; i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati; l) stazioni ferroviarie e di autocorriere”. “La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco. I titolari delle sale da gioco e i titolari dei punti gioco – aggiunge la normativa – sono tenuti a comunicare ai Comuni le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco”. “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco sono soggetti all’aliquota IRAP maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d’imposta in cui risulti l’installazione dell’apparecchio, indipendentemente dalla durata dell’installazione stessa nell’arco del periodo”, conclude la legge. cdn/AGIMEG