Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato trentasei leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Valle Aosta n. 10 del 16/07/2019, recante “Modificazioni alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)”. La presente legge prevede all’Art. 1 modificazioni all’articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14, in particolare è aggiunto il seguente periodo: “Sono in ogni caso esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge le lotterie, i giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore e i giochi del Totocalcio, del 9 e del Totogol.”. Quindi tali giochi, non sono soggetti a limiti orari e distanziometro in quanto non rientrano nella definizione di giochi d’azzardo a cui si applica la normativa regionale. “Le disposizioni di cui all’articolo 2, come modificate, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019”. cdn/AGIMEG