“Le misure del c.d decreto-legge Sostegni-bis, che si aggiungono a quelle per la progressiva riapertura delle attività d’impresa contenute nel c.d. decreto-legge Riaperture-bis, forniscono, nel complesso, elementi utili per la ripresa dell’economia e la tenuta delle imprese, pur nell’incertezza che caratterizza ancora la fase attuale. Nella fase attuale è, infatti, necessario continuare a dare fiducia alla possibilità di recupero delle imprese dando continuità agli interventi di sostegno, nella prospettiva che presto, auspichiamo, potremo incrociare il vento favorevole della ripresa e passare dalla fase emergenziale ad una più tranquilla fase di programmazione degli investimenti e di valorizzazione piena, da parte del sistema economico e produttivo, dell’impegno assunto dal Governo nella programmazione del PNRR. Per questo, il provvedimento in oggetto si muove nella giusta direzione di garantire un graduale phasing out dell’intervento pubblico, toccando la maggior parte dei capitoli essenziali. Primo fra tutti, sul fronte fiscale, segnaliamo positivamente l’introduzione dei nuovi criteri per il riconoscimento di un ulteriore contributo a fondo perduto con un impegno di spesa di oltre 15 miliardi di euro di risorse. In particolare, apprezziamo la possibilità di poter recuperare “a conguaglio” parte del minor risultato d’esercizio conseguito nel 2020 rispetto al 2019, con riconoscimento delle situazioni imprenditoriali che presentano maggiori costi fissi. Positivo anche l’ampliamento del periodo di riconoscimento del credito imposta sugli affitti commerciali, così come la possibilità, più volte sollecitata da Confartigianato, di poter recuperare l’IVA immediatamente all’apertura delle procedure concorsuali e non dover attendere, come avviene oggi, la loro chiusura delle stesse, spesso a distanza di molti anni. Anche sul fronte del sostegno alla liquidità per le imprese, è certamente apprezzabile la proroga della moratoria legale fino al 31 dicembre 2021, che tuttavia presenta alcune limitazioni alle forme tecniche ammesse e riguarda la sola quota capitale, così come positivo anche il giudizio sulla proroga al 31 dicembre 2021 della Garanzia pubblica del Fondo Centrale di Garanzia, seppure con una lieve riduzione della percentuale di garanzia. Sui temi del lavoro si valuta positivamente la volontà del Governo di incentivare la ripresa dell’occupazione con una riduzione del costo del lavoro utilizzando il contratto di rioccupazione, accompagnato da uno sgravio contributivo totale per la durata di 6 mesi e la misura che prevede il progetto individuale di inserimento volto a garantire l’adeguamento delle competenze del lavoratore con cui si riconosce l’importanza della formazione per rafforzare la competitività e la produttività del sistema economico e sostenere i livelli di occupazione. Positivo anche il differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti. Infine, Confartigianato vede con favore l’istituzione di un Fondo dedicato alla creazione di “Scuole dei mestieri” a livello territoriale e auspica che il decreto attuativo del Ministero del Lavoro, nell’individuare i criteri e le modalità di applicazione e di utilizzo delle risorse, tenga conto delle specificità proprie delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese diffuse sul territorio, tradizionalmente vocate a formare i mestieri del made in Italy”. È quanto si legge nella memoria sul Decreto Sostegni Bis depositata da Confartigianato in Commissione Bilancio alla Camera. “In relazione al contributo a fondo perduto, previsto dall’articolo 1 del decreto legge, si valuta in maniera positiva l’impianto generale del provvedimento che sancisce il definitivo superamento dei codici ATECO che, nell’individuazione dei soggetti meritevoli del beneficio, contenuta nelle disposizioni disciplinanti i contributi a fondo perduto emanate alla fine del 2020, avevano fortemente penalizzato, escludendole, molte attività che operano in filiera con soggetti costretti a chiusure o a drastiche riduzioni a seguito delle misure emanate per contenere la pandemia. Si apprezza la scelta di prevedere quattro modalità applicative differenziate in relazione alle diverse casistiche, modalità che dovrebbero permettere di intercettare al meglio le difficoltà e i danni in termini di calo di fatturato e redditività che gli operatori economici hanno subito. Con la prima modalità (commi da 1 a 4) viene assegnato un contributo automatico, pari al 100% di quello ricevuto da parte dei contribuenti che hanno fruito del bonus previsto dal primo decreto Sostegni (Dl 41/2021). Si valuta positivamente tale scelta in quanto in grado di garantire tempestività nell’erogazione del contributo. Al riguardo, però, si richiede un rapido e tempestivo “sblocco” delle istanze che l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 1 del D.L. Sostegni, ha posto in “fase di controllo” in quanto solo in tal modo gli operatori potranno godere del nuovo contributo. Si evidenzia, inoltre, che la scelta di limitare il contributo a coloro che presentano un calo di fatturato di almeno il 30%, secondo una elaborazione condotta su un panel di 13 mila imprese amministrate da Associazioni territoriali di Confartigianato ha escluso dal contributo circa il 40% dei soggetti che registrano una caduta dei ricavi, ma inferiore alla soglia di ammissibilità al sostegno. La seconda modalità (commi da 5 a 9) rappresenta un’integrazione del contributo automatico. La determinazione del contributo avviene seguendo i medesimi principi previsti dal contributo a fondo perduto del decreto-legge Sostegni, la platea dei beneficiari resta la medesima, cambiano però le condizioni di accesso in quanto, se dai calcoli del calo di fatturato, utilizzando un diverso riferimento temporale (1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto al 1° aprile 2019-31 marzo 2020), risulta un maggior importo di contributo, potrà essere presentata apposita istanza, da definirsi con provvedimento da parte dell’agenzia delle Entrate, per richiedere la differenza rispetto a quanto già in automatico liquidato. Al fine di evitare l’esclusione dal contributo per le attività economiche che pur presentando un calo di fatturato non raggiungono la “fatidica” soglia del 30% si propone l’introduzione di un decalage che permetta di godere del beneficio, seppur in misura più ridotta, a coloro che presentano un calo del fatturato fino ad almeno la metà di quello previsto. La terza modalità (comma 10) interessa coloro che non hanno fruito del contributo del decreto Sostegni per la mancanza del requisito di accesso inerente ad esempio al calo minimo mensile di fatturato calcolato su base anno solare, condizione che invece, ora, si potrebbe avverare assumendo il nuovo periodo di riferimento (1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto 1° aprile 2019-31 marzo 2020). In tal caso, vengono previste percentuali più alte di ristoro rispetto al primo contributo a fondo perduto Sostegni (90% se i ricavi e compensi sono non superiori a 100mila euro; 70% nella fascia compresa tra 100mila e 400mila euro; 50% nella fascia compresa tra 400mila e 1 milione di euro; 40% tra 1 e 5 milioni; 30% tra 5 e 10 milioni) e sarà necessario presentare una nuova istanza. Dal punto di vista equitativo, considerato che i soggetti ammessi a tale modalità di calcolo non hanno in precedenza fruito del contributo del decreto Sostegni andrebbe previsto un raddoppio delle originarie percentuali di intensità di aiuto quindi: 120% in luogo di 90%; 100% in luogo di 70%; 80% in luogo di 50%; 60% in luogo di 40% e 40% in luogo di 30%). La quarta e ultima modalità disciplinata dai commi 16 e seguenti, abbandona per il calcolo del contributo il parametro del calo di fatturato per assumere quello reddituale (“peggioramento del risultato economico d’esercizio”). Il contributo spetterà solo nel caso in cui venga riscontrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicem
bre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019. Viene rinviato, per quanto riguarda parametri e criteri, ad un D.M. del Ministro dell’economia e delle finanze. Al dato del peggioramento del risultato economico, dedotti gli importi dei vari contributi a fondo perduto riconosciuti per effetto dei decreti “Rilancio, Agosto, Ristori e Sostegni”, verrà applicata una percentuale (sempre definita con il D.M. citato) e tale risultato sarà il contributo spettante. Anche per tale ultima ipotesi è prevista la presentazione di una istanza telematica su modello predisposto dall’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data d’avvio della procedura, che si baserà su specifici campi delle dichiarazioni dei redditi previsti dal provvedimento direttoriale di approvazione dell’istanza. La possibilità di presentare l’istanza è subordinata a un invio anticipato del modello Redditi, entro il 10 settembre 2021. Tale termine, a ridosso del periodo feriale e in un periodo in cui per effetto della pandemia è ancora difficile assicurare adeguata consulenza alle imprese, difficilmente potrà essere rispettato: si chiede, pertanto, lo spostamento del termine di presentazione dei dichiarativi almeno al 30 settembre 2021. Si segnala che la presentazione dell’istanza potrebbe rivelarsi totalmente inutile in ragione del fatto che i limiti nel “peggioramento del risultato d’esercizio” saranno stabiliti solo successivamente alla presentazione della stessa. Al fine di semplificare gli adempimenti, andrebbe: − previsto che gli importi dei precedenti contributi a fondo perduto tutti erogati dall’ Agenzia delle entrate (da sottrarre dal contributo a conguaglio) non debbano essere indicati nell’istanza in quanto tale informazione è già in possesso dell’Amministrazione finanziaria; − valutata la possibilità di eliminare la previsione della presentazione dell’istanza (che peraltro, come detto, potrebbe rivelarsi inutile) stabilendo che per tutti coloro che presenteranno le dichiarazioni reddituali entro il termine previsto (10 settembre 2021) l’Amministrazione finanziaria provvederà, sulla base dei criteri stabiliti dall’apposito D.M., al ricorrere delle condizioni, al riconoscimento del contributo a conguaglio. Si segnala, inoltre, l’introduzione di un ulteriore adempimento burocratico: infatti con il comma 28 viene aggiunto all’articolo 1, comma 14, del DL 41/2021 l’obbligo di presentazione di una «autodichiarazione» con cui gli operatori economici – destinatari delle varie misure previste dal Quadro temporaneo Ue per le misure degli aiuti di Stato e introdotte dal nostro Paese nel corso del 2020 e 2021 – attestano l’esistenza delle condizioni previste dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, tra cui il rispetto del limite complessivo degli aiuti. Al riguardo si evidenzia la necessità di valutare se tale ulteriore adempimento posto a carico degli operatori economici non possa essere evitato attraverso l’incrocio delle innumerevoli informazioni di cui la Pubblica Amministrazione dispone. Si valuta positivamente (art. 2) la scelta di istituire un “Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse” con una dotazione di 100 milioni di euro. Per accedere al contributo le attività economiche devono essere state chiuse per almeno quattro mesi nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore del D.L. 73/2021 (26 maggio 2021). Si richiede tempestività nell’emanazione del decreto ministeriale che dovrà disciplinare criteri e modalità di accesso al contributo. Esprimiamo apprezzamento anche per la disposizione (art. 3) che incrementa di 100 milioni di euro il fondo, istituito presso il Ministero del Turismo ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 41/2021, con una dotazione iniziale pari 700 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di potenziare il sostegno alle imprese dei comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. E’ stata, inoltre, accolta la richiesta (art. 4), in considerazione del protrarsi dello stato emergenziale, di proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’ azienda. Il Parlamento valuti la possibilità di attribuire il credito anche per i mesi di giugno e luglio agli operatori economici che hanno subito cali di fatturato allineando la disposizione a quanto previsto a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. Inoltre, sempre in tema di canoni di locazione, al fine di evitare che la mancata percezione dei canoni di affitto relativi ad immobili non abitativi si tramuti in una ingiustificata tassazione degli stessi in capo ai proprietari, andrebbe allineato il trattamento fiscale della mancata percezione dei canoni non abitativi a quello già previsto per quelli abitativi. In pratica, in presenza di intimazione di sfratto per morosità o di ingiunzione di pagamento i canoni non percepiti relativi ad immobili ad uso non abitativo non devono concorrere a formare il reddito del periodo e al momento della loro eventuale riscossione dovranno essere tassati separatamente. Positiva anche la possibilità riconosciuta (art. 18) di anticipare il recupero dell’IVA al momento di apertura delle procedure concorsuali senza attendere, come avviene ora, la chiusura delle stesse a distanza di parecchi anni. In particolare, il cedente/prestatore, in base alla modifica introdotta, ha diritto di portare in detrazione l’IVA corrispondente alla variazione, inserendola nel registro acquisti a partire dalla data: • in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, • oppure dalla data del decreto di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis della legge fallimentare, • o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano attestato ex articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare In sostanza, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali la nuova norma consente un rapido recupero dell’IVA versata all’erario e non corrisposta al cedente/prestatore. Il riconoscimento, anche per il 2021, del credito d’imposta per la sanificazione (art. 32), sulla falsariga di quello previsto dall’articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, è una positiva scelta. Si valuta, anche alla luce della percentuale di credito effettivamente riconosciuto sulle spese sostenute nel 2020 che con uno stanziamento di 200 milioni di euro è stato pari al 15,6423%, assolutamente insufficiente lo stanziamento (200 milioni di euro) e la percentuale di aiuto (30%). Si suggerisce di incrementare lo stanziamento di almeno 400 milioni di euro in grado di garantire una percentuale di aiuto attorno al 40%. Infine, appare quanto mai indispensabile prorogare l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa, prevista per il 1° settembre 2021: tali disposizioni, che hanno la finalità di prevenire le situazioni di crisi attraverso adeguati sistemi di allerta, presuppongono una situazione economica stabile. Diversamente, nel momento storico ed economico attuale, caratterizzato da una situazione a forte rischio di crisi generalizzata, l’entrata in vigore del nuovo Codice potrebbe comportare che molti organi di controllo societari e i creditori istituzionali si vedrebbero costretti ad effettuare segnalazioni in relazioni ad attività che, seppur virtuose in una situazione economica stabile, rischiano di presentare indicatori anomali determinati dall’attuale contesto economico. Per tale motivo, è necessario procrastinare di un congruo periodo l’entrata in vigore del nuovo Codice, nell’auspicio che a tale data il contesto economico sia migliorato”, conclude. cdn/AGIMEG