Marina Lanfranconi (avvocato e Principal Legal, Intellectual Property, Media & New Technologies presso KPMG) è intervenuta durante il webinar di Fondazione Fair, “La Comunicazione del Gioco Responsabile”.
“Il contesto attuale resta quello del divieto di pubblicità del gioco previsto dal Decreto Dignità. Successivamente è stato emanato il decreto di riordino dei giochi, che ha aperto un’ulteriore possibilità di comunicazione informativa, definita come pubblicità funzionale alla diffusione del tema del gioco responsabile”.
“L’utilizzo delle parole ‘pubblicità’ e ‘promozione’ in relazione al gioco responsabile ha generato qualche incertezza interpretativa. Tuttavia, il quadro resta quello di una comunicazione informativa, finalizzata alla tutela della salute del giocatore. Il decreto di riordino fornisce anche una prima definizione normativa di gioco responsabile, inteso come insieme di misure volte a prevenire il gioco eccessivo o problematico e a sviluppare nel giocatore la capacità di giocare in modo equilibrato, consapevole e controllato”.
“Si tratta di una definizione non esaustiva, che necessita di chiarimenti e di essere spiegata all’utente-consumatore, ma rappresenta comunque un primo riferimento nel quadro normativo. L’obiettivo della norma è la tutela della salute del giocatore, anche attraverso strumenti tecnologici avanzati e soluzioni di intelligenza artificiale, purché siano adottate misure idonee”.
La gestione della comunicazione commerciale
“Sul piano della comunicazione commerciale, l’articolo 15 del decreto di riordino distingue due ambiti. Il primo riguarda la comunicazione obbligatoria: i concessionari dovranno investire lo 0,2% dei ricavi netti in comunicazione su tematiche di interesse sociale prestabilite, in un’ottica di tutela, prevenzione e formazione dei giocatori, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili, individuate anche in base all’età, come giovani e anziani”.
“Il secondo ambito, previsto dal comma 3 dello stesso articolo, riguarda una facoltà del concessionario. A ulteriore tutela dei giocatori, in particolare dei soggetti più vulnerabili, il concessionario può effettuare campagne di promozione e diffusione, anche a fini sociali, di messaggi coerenti con l’esigenza di promuovere la prevenzione e il contrasto del gioco patologico”.
“Il comma 2 e il comma 3 dell’articolo 15 sono quindi assimilabili quanto a finalità: entrambi devono essere coerenti con l’obiettivo di promuovere prevenzione, tutela e contrasto ai comportamenti di gioco problematico”.

Il ruolo di AGCOM
“In questo quadro, AGCOM ha ritenuto necessario aggiornare le linee guida del 2019, adottate dopo il Decreto Dignità, alla luce del nuovo decreto di riordino. Ha quindi pubblicato un atto di indirizzo e aperto una consultazione pubblica con associazioni, fondazioni e operatori, alla quale hanno partecipato oltre 25 soggetti. AGCOM predisporrà ora una nuova versione delle linee guida”.
“L’atto di indirizzo ha chiarito innanzitutto che questa tipologia di comunicazione è rivolta a qualsiasi utente e che gli obblighi non riguardano soltanto i concessionari, ma anche qualsiasi soggetto che, a qualunque titolo, promuova o diffonda temi legati al gioco responsabile”.
“AGCOM ha inoltre precisato che inviti, sollecitazioni, call to action e link ai siti di gioco non sono consentiti neppure nel nuovo quadro normativo. La comunicazione commerciale resta infatti vincolata a tematiche precise: tutela, prevenzione e promozione di comportamenti di gioco consapevoli, con riferimento a un prodotto che può essere considerato potenzialmente pericoloso e che richiede quindi istruzioni per un corretto utilizzo”.
“Non possono essere inclusi riferimenti a offerte o bonus di singoli operatori. Nell’atto di indirizzo viene inoltre richiamato l’uso del logo come mera firma, tema che resta ancora da chiarire nel dettaglio, soprattutto con riferimento a quali loghi possano essere utilizzati e con quali modalità”.
“Sono previsti anche rimandi informativi e l’obbligo di indicare i numeri di assistenza. Un aspetto particolarmente rilevante è la raccomandazione di monitorare l’impatto del messaggio, verificando il livello di ricordo, comprensione e recepibilità da parte dell’utente”.
“Questo monitoraggio potrà rappresentare uno strumento utile per migliorare progressivamente la qualità della comunicazione e misurarne l’efficacia in termini di tutela del giocatore”.
La normativa europea
“Già dal 2014, con la raccomandazione dell’Unione Europea, sul gioco online si erano stabiliti dei principi che gli Stati membri sono invitati ad osservare e poi ad implementare ognuno nella sua legislazione nazionale. Però il punto cardine era proprio la tutela per i consumatori con particolare attenzione a minori e soggetti deboli. Poi il Digital Services Act ha sforzato anche gli ambiti di responsabilità delle piattaforme per i contenuti, quindi un’altra diciamo disposizione legislativa a tutela del giocatore, fino ad arrivare alla recente direttiva Empowering Consumer della Green Transition, che si chiama nota anche come direttiva Greenwashing, che sembrerebbe non centrare molto col tema del gioco responsabile, ma in realtà nell’ambito del greenwashing è incluso anche il social washing”.
“Cosa significa il social washing? Significa, diciamo, l’utilizzo di asserzioni non necessariamente ambientali, ma anche asserzioni che hanno delle connotazioni etiche o sociali, come vanti di imprese quando invece non hanno un vero fondamento in termini probatori. Nella disciplina europea, che è stata tra l’altro anche recentemente implementata anche nella legislazione italiana, ci sono delle norme in riforma e delle disposizioni in riforma a quello che era il codice del consumo, che entreranno in vigore dal 27 settembre 2026, quindi molto attuali, e sono delle norme che hanno rafforzato le informazioni che vanno erogate ai consumatori. Gli operatori economici hanno proprio un obbligo di fornire informazioni chiare, complete, pertinenti e affidabili anche in termini probatori e soprattutto sugli aspetti anche sociali”.
“La diffusione di informazioni ingannevoli consiste anche nelle omissioni, quindi anche per quello che non si dice, sulle caratteristiche sociali di un determinato prodotto, processo o sistema sono vietate perché sono inquadrate come pratiche commerciali scorrette. Un’azienda non si può promuovere come un’azienda responsabile su quel tema se non indica nello specifico il tipo di misure che sono state adottate, il tipo di misurazione dell’impatto e di consapevolezza che viene posta in essere”.
“Tornando al tema europeo, assistiamo proprio a questo rafforzamento delle sanzioni per quanto riguarda le pratiche ingannevoli. Quando vengono promosse delle caratteristiche come dei vantaggi per gli utenti quando invece riguardano, ad esempio, solo un particolare aspetto, vantarsi degli obblighi di legge non può essere promosso o comunicato come un vanto, perché è appunto un obbligo di legge”.
“Da legale la sfida assai interessante è proprio quella di vagliare, diciamo, contenuti informativi in modo tale che sicuramente contengano una divulgazione del tema funzionale al gioco responsabile nel rispetto delle norme, ma anche con una funzione diciamo probatoria di comunicare poi ciò che può essere anche provato e monitorato poi con degli strumenti idonei per evitare proprio il fenomeno del social washing” ha concluso Lanfranconi. sm/AGIMEG

