Comune di Belluno chiede al Consiglio di Stato di sospendere la sentenza con cui il Tar Veneto aveva cancellato i bancomat dalla lista dei luoghi sensibili

Il comune di Belluno si rivolge al Consiglio di Stato per sospendere la sentenza con cui il Tar Veneto ha stabilito che i bancomat non possano essere inclusi tra i luoghi sensibili. La vicenda ha inizio nel 2017 quando un operatore chiede al Comune se sia possibile aprire una sala vlt in dei locali specifici, e ricevuto parere positivo, presenta quindi istanza e ottiene i permessi edilizi. Terminati i lavori, chiede la licenza di pubblica sicurezza, ma a quel punto la Questura si oppone, rilevando che la sala si trova a meno di 300 metri da un bancomat, e quindi non è in regola con le distanze. Il Tar Veneto arriva a sentenza nel 2019 e censura appunto la scelta di includere anche i bancomat tra i luoghi sensibili: “la locuzione “altri luoghi sensibili” – contenuta nella legge Regionale – “pur potendo ricomprendere anche luoghi di aggregazione diversi (come, appunto, le palestre, i luoghi di culto o i parchi pubblici) da quelli espressamente indicati dal legislatore regionale (istituti scolastici, impianti sportivi, centri giovanili), non possa essere estesa a dismisura, sino a includere gli sportelli bancomat” . I giudici amministrativi hanno sottolineato in particolare che, nonostante “le pur lodevoli intenzioni del Comune di contrastare il gioco compulsivo e le conseguenze negative che ne derivano”, delle distanze così estese “finiscono con lo svuotare completamente o quasi l’esercizio della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. In altri termini, a fronte di una attività ammessa e disciplinata dalla legislazione statale come quella di cui trattasi l’ente locale non può adottare atti i quali finiscano per inibire completamente o quasi il suo esercizio, poiché in tal modo verrebbe sostanzialmente espropriato il diritto di iniziativa economica”. E ancora, il regolamento in questo modo “finisce col vietare l’apertura degli esercizi di cui trattasi in quasi tutto il territorio comunale, come dimostrato dalla perizia depositata dalla parte ricorrente, le cui risultanze non sono state specificamente contestate dal Comune”. E il Tar non ha esitato a affermare che “l’Amministrazione ha effettuato un’espropriazione di fatto o, comunque, un’eccessiva compressione della libertà di iniziativa economica relativamente all’apertura di esercizi la cui liceità è stabilita nella legislazione statale”. L’ordinanza del Consiglio di Stato sulla richiesta di sospensiva adesso e’ attesa nelle prossime 24/48 ore. gr/AGIMEG