Tar Veneto respinge ricorso contro fasce orarie slot e vlt: “Accensione 8 ore al giorno rispetta interessi economici del settore e quello pubblico su prevenzione gioco d’azzardo patologico”

“L’impugnata disciplina che consente il funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro per un massimo di otto ore giornaliere (nella fascia oraria dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi) è da considerare rispettosa del principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d’azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un’illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie”. Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha respinto il ricorso presentato da una sala Vlt di San Giovanni Lupatoto (VR) contro l’ordinanza del Sindaco avente ad oggetto la “Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro”, nella parte in cui consente il funzionamento di tutti gli apparecchi, ovunque installati, solo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i giorni festivi. Per i giudici “per quanto riguarda la censura relativa alla violazione dell’Intesa raggiunta in sede di conferenza unificata e dell’art. 1 comma 1049 della legge di stabilità per il 2018, il Collegio non intende discostarsi dai propri precedenti, in cui ha ritenuto che la conclusione dell’Intesa raggiunta dalla Conferenza Unificata tra Governo Italiano, Regioni ed Enti Locali in data 7 settembre 2017 (…) priva di valore cogente in quanto non recepita dal previsto decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (…) e pertanto non può determinare l’illegittimità dell’ordinanza impugnata”. Inoltre “l’ordinanza sindacale impugnata (attuativa del regolamento comunale), in disparte ogni considerazione in ordine alla natura di atto generale, è adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo riscontrata dal Comune. Quanto alle censure di violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, di violazione dell’art.41 della Costituzione e di non adeguatezza della misura rispetto allo scopo perseguito, le stesse sono parimenti infondate. La libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Inoltre, l’idoneità dell’atto impugnato a realizzare l’obiettivo perseguito deve essere apprezzata tenendo presente che scopo della disciplina impugnata non è quello di eliminare ogni forma di dipendenza patologica dal gioco (anche quelle generate da altre tipologie di giochi leciti e anche on line) – obiettivo che travalicherebbe la sfera di attribuzioni del Comune, ma solo quello di prevenire, contrastare e ridurre il rischio di dipendenza patologica da gioco, derivante dall’utilizzo di apparecchiature per il gioco lecito, di cui all’art. 110, c. 6 del TULPS, ovunque installate sul territorio comunale”. Per questi motivi il Tar Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo respinge. lp/AGIMEG