Commissione UE, in Gazzetta Europea l’aiuto di stato su regime maltese di imposta sul tonnellaggio.

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Europea la Decisione della Commissione UE dicembre 2017 concernente l’aiuto di stato “Regime maltese di imposta sul tonnellaggio e altre misure di aiuto di Stato a favore delle società di navigazione e dei loro azionisti”. Nel testo anche delle misure sul gioco. “Il regolamento fiscale prevede un’esenzione dall’imposta sul reddito soltanto per i redditi derivanti da «attività di trasporto marittimo». Le norme del 2012 sulla procedura interna elencano una serie di navi che non possono beneficare dell’imposizione sul tonnellaggio in esenzione rispetto alla tassazione ordinaria dei redditi, poiché il reddito ottenuto da tali navi non si configura come reddito derivante da «attività di trasporto marittimo». In particolare i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli impianti fissi d’alto mare, ivi inclusi gli impianti di trivellazione del petrolio non utilizzati per il trasporto marittimo, i rimorchiatori non oceanici, le gru galleggianti non a propulsione autonoma e le navi il cui scopo principale è quello di offrire gioco d’azzardo e/o casinò non beneficiano del regime. Anche le piattaforme mobili e i pontoni non beneficiano delle esenzioni dalla tassazione ordinaria dei redditi. Tutte queste navi pagano semplicemente una tassa di immatricolazione e una tassa annuale in base al loro tonnellaggio, regime denominato di «imposizione sul tonnellaggio» o «imposta sul tonnellaggio» ma che non li esenta dalla tassazione ordinaria dei redditi”, specifica il testo. Per quanto riguarda l”applicazione dell’imposta sul tonnellaggio alle navi da crociera: le navi (passeggeri) da crociera possono beneficiare del regime maltese di imposta sul tonnellaggio. Malta ha sottolineato che Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi e Regno Unito considerano le navi da crociera come navi ammissibili, a condizione che tali navi non siano utilizzate principalmente per giochi d’azzardo/casinò o finalità analoghe non legate al trasporto marittimo”. Sul reddito che può beneficiare dell’imposizione sul tonnellaggio, “le seguenti entrate accessorie saranno soggette al tetto massimo previsto: (…) strutture per scommesse o gioco d’azzardo normalmente offerte ai clienti da navi passeggeri marittime per l’intrattenimento a bordo e la vendita ai passeggeri di navi marittime di beni di lusso del tipo normalmente offerto a tali passeggeri, a condizione che il fatturato derivante da tali attività sia inferiore al 25 % delle entrate lorde della nave soggetta a imposta sul tonnellaggio”. “Si intendono come entrate principali quelle risultanti dalle vendite di biglietti o da commissioni per il trasporto di merci e, in caso di trasporto di passeggeri, dalla locazione di cabine nel contesto del viaggio marittimo e dalla vendita di alimenti e bevande per il consumo immediato a bordo. Le entrate accessorie sono altri tipi di entrate derivanti da attività che sono frequentemente fornite a bordo (in particolare nel trasporto di passeggeri) e che non minacciano di distorcere eccessivamente la concorrenza con i prestatori di servizi che operano a terra e che sono tassati secondo le norme generali di imposizione. Esempi di servizi ausiliari sarebbero il noleggio di cartelloni pubblicitari a bordo; la vendita di beni e la fornitura di servizi abitualmente offerti su navi passeggeri, ivi compresi servizi di centro benessere, parrucchiere, gioco d’azzardo e altri servizi di intrattenimento; l’affitto di locali della nave agli operatori di negozi e servizi; l’intermediazione nella fornitura di escursioni locali ecc. La Commissione ritiene che le entrate principali debbano sempre costituire più del 50 % delle entrate lorde totali (principali e ausiliarie) di una nave”, specifica il testo. Ancora in riferimento ai tipi ammissibili di navi: “Le norme del 2012 sulla procedura interna elencano come navi non ammissibili a beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul reddito e del trattamento in qualità di «navi soggette all’imposta sul tonnellaggio» in quanto non impegnate in «attività di trasporto marittimo»: pescherecci, imbarcazioni da diporto, impianti fissi d’alto mare, ivi inclusi gli impianti di trivellazione del petrolio, piattaforme mobili, rimorchiatori non oceanici, gru galleggianti non a propulsione autonoma, pontoni, navi il cui scopo principale è quello di offrire giochi d’azzardo e/o casinò e navi analoghe. L’elenco delle navi soggette all’imposta sul tonnellaggio fornito da Malta e le relative spiegazioni mostrano che questo è anche il modo in cui le norme sono state attuate nella pratica; le autorità maltesi confermano inoltre che nessuna di tali navi ha beneficiato dell’imposta sul tonnellaggio durante il periodo in questione. Le norme del 2012 sulla procedura interna hanno chiarito quali tipi di navi non si ritiene svolgano attività di trasporto marittimo ai sensi della legge sulle navi mercantili. Le pratiche passate a decorrere dal 2004 non si discostarono da queste norme. Di conseguenza la Commissione conclude che i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli impianti fissi d’alto mare ivi compresi gli impianti di trivellazione del petrolio, le piattaforme mobili, i rimorchiatori non oceanici, le gru galleggianti non a propulsione autonoma, i pontoni, le navi il cui scopo principale è quello di offrire giochi d’azzardo e/o casinò non hanno in pratica beneficiato del regime di imposta sul tonnellaggio, sebbene in teoria fosse a loro disposizione”. Infine, per quanto concerne gli impegni assunti da Malta: “Malta si impegna a escludere specificamente le seguenti navi dal funzionamento dell’imposta sul tonnellaggio: a) navi da pesca e navi officina; b) imbarcazioni e yacht privati utilizzati principalmente per fini sportivi o ricreativi; c) impianti fissi d’alto mare e unità di stoccaggio galleggianti; d) draghe e rimorchiatori non oceanici; e) navi il cui scopo principale è quello di fornire beni o servizi normalmente forniti a terra; f) navi stazionarie impiegate per operazioni alberghiere e di ristorazione (alberghi o ristoranti galleggianti); g) navi impiegate principalmente per il gioco d’azzardo/come casinò (casinò galleggianti o crociere casinò)”. cdn/AGIMEG