La Commissione Finanze della Camera ha dato parere favorevole alla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”, approvato dal Senato e che ha già ricevuto parere positivo dalle Commissioni riunite II e III. Giulio Centemero (Lega), relatore della ratifica, ricorda che la VI Commissione Finanze è chiamata ad esaminare, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri, il disegno di legge C. 1638, già approvato dal Senato, recante ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen, in Svizzera, il 18 settembre 2014. Per quanto concerne il contenuto della Convenzione, essa è intesa a prevenire, individuare e sanzionare la manipolazione delle competizioni sportive, coinvolgendo tutte le parti interessate a tale obiettivo, ossia le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori di scommesse sportive. Il testo si compone di un preambolo e 41 articoli, suddivisi in nove capi. Con l’articolo 1 vengono individuati lo scopo della Convenzione ed i suoi obiettivi principali, mentre l’articolo 2 individua i princìpi guida cui deve ispirarsi la lotta alla manipolazione delle competizioni sportive. Dopo l’articolo 3, dedicato alle definizioni dei termini ricorrenti nella Convenzione, l’articolo 4 illustra gli strumenti di prevenzione e coordinamento interno che devono essere adottati dalle Parti e l’articolo 5 riguarda la valutazione e gestione dei rischi. Con l’articolo 6 le Parti sono sollecitate ad incoraggiare educazione e sensibilizzazione alla lotta alla manipolazione delle competizioni sportive; l’articolo 7 incoraggia le Parti ad adottare ed attuare regole che contrastino la manipolazione e l’articolo 8 prevede che ciascuna Parte assicuri la trasparenza dei finanziamenti pubblici riconosciuti alle organizzazioni sportive. Con riferimento alle materie di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli da 9 a 12. In particolare l’articolo 9 prevede che ciascuna Parte è tenuta ad identificare, nell’ambito del proprio ordinamento giuridico, una o più autorità responsabili dell’attuazione dei regolamenti sulle scommesse sportive e dell’applicazione delle pertinenti misure per combattere la manipolazione delle competizioni sportive in relazione alle scommesse. Tra tali misure si segnala: il tempestivo scambio di informazioni con altre pertinenti autorità o piattaforme nazionali su scommesse illegali, irregolari o sospette; la limitazione dell’offerta di scommesse sportive, in particolare escludendo le competizioni riservate ai minori di 18 anni e le competizioni le cui condizioni organizzative e i cui risultati siano inadeguati; la diffusione anticipata di informazioni sui tipi di scommesse sportive agli organizzatori di competizioni; il ricorso sistematico in tale ambito a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità dei flussi di denaro che superino una determinata soglia stabilita dalle Parti; meccanismi di collaborazione tra le organizzazioni per impedire alle Parti interessate alla competizione di scommettere su competizioni sportive che violano le regole sportive o la legislazione; la sospensione delle competizioni che siano oggetto di segnalazione. L’articolo 10 contiene invece misure riguardanti gli operatori di scommesse sportive, volte, al paragrafo 1, a prevenire conflitti di interesse e abuso di informazioni privilegiate da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nella fornitura di scommesse sportive, limitando: a) le scommesse sui propri prodotti da parte di persone fisiche o giuridiche coinvolte nell’offerta di scommesse sportive; b) l’abuso di posizione da parte di uno sponsor o comproprietario di un’organizzazione sportiva al fine di facilitare la manipolazione di una competizione o l’abuso di informazioni privilegiate; c) il coinvolgimento delle parti interessate alla competizione nella compilazione delle quotazioni delle scommesse; d) la possibilità, per ciascun operatore di scommesse sportive che controlli un organizzatore di competizioni o che ne sia controllato, di offrire scommesse sulla competizione alla quale tale organizzatore di competizioni partecipa. In tale ambito, il paragrafo 2 stabilisce che le Parti incoraggino gli operatori delle scommesse a sensibilizzare i proprietari e i dipendenti circa le conseguenze della manipolazione delle competizioni sportive e alla relativa attività di contrasto mediante educazione e formazione, mentre il paragrafo 3 prevede che ciascuna Parte adotti tutte le misure necessarie a obbligare gli operatori delle scommesse a segnalare senza indugio le scommesse irregolari o sospette. L’articolo 11 fa carico agli Stati parte di individuare e di adottare, in conformità con la legge applicabile e con la giurisdizione interessata, i mezzi più efficaci di lotta contro le scommesse illegali. A tal fine l’articolo indica talune ipotesi, quali: il blocco o la limitazione diretta o indiretta dell’accesso agli operatori di scommesse illegali che agiscono da remoto e la chiusura degli operatori stessi; il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori di scommesse illegali e i consumatori; il divieto per gli operatori di pubblicizzare le loro attività; la sensibilizzazione dei consumatori verso i rischi connessi alle scommesse illegali. L’articolo 12 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, le organizzazioni sportive e gli operatori delle scommesse, prevedendo in particolare che ciascuna Parte si impegna a istituire meccanismi per la condivisione delle informazioni qualora esse possano essere utili ai fini della valutazione del rischio. L’articolo 13 pone in capo alle Parti l’identificazione di una Piattaforma nazionale, che dovrà raccogliere e trasmettere i dati rilevanti alle autorità ed alle organizzazioni interessate. L’articolo 14 riguarda le misure di protezione dei dati personali. Ai sensi dell’articolo 15, ciascuna Parte si assicura che la propria legislazione nazionale consenta la sanzione penale della manipolazione delle competizioni sportive che implichi pratiche coercitive, di corruzione o fraudolente quali definite nel proprio ordinamento interno. L’articolo 16 reca norme in tema di riciclaggio dei proventi dei reati relativi alla manipolazione delle competizioni sportive. L’articolo 17 prevede che le Parti adottino le necessarie misure per attribuire il carattere di reato nel rispettivo ordinamento giuridico alla complicità e al favoreggiamento intenzionali nella commissione di uno dei reati contemplati all’articolo 15 della convenzione. L’articolo 18 reca norme sulla responsabilità delle persone giuridiche. L’articolo 19 contiene la previsione dei criteri sulla base dei quali gli Stati parte sono tenuti a stabilire la competenza rispetto ai reati di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 17. Con l’articolo 20 viene riconosciuta agli Stati parte la possibilità di ottenere, nel corso delle indagini relative ai reati previsti dagli articoli da 15 a 17, la conservazione rapida dei dati informatici raccolti, la conservazione e la divulgazione rapide del traffico dei dati; quella di emettere ordini, di procedere a perquisizioni e sequestri di dati informatici; nonché di raccogliere in tempo reale i dati relativi al traffico e l’intercettazione del loro contenuto. L’adozione, da parte degli Stati parte, di misure idonee ad assicurare sul piano interno l’efficace protezione di informatori, testimoni e loro familiari è contemplata dall’articolo 21. Con l’articolo 22 è fatto carico alle Parti di adottare le misure legislative o di altra natura necessarie ad assicurare che i reati di cui agli articoli 15-17 della Convenzione commessi da persone fisiche siano punibili mediante sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. L’articolo 23 riguarda l’applicazione di sanzioni alle persone giuridiche. L’articolo 24 riguarda l’adozione di sanzioni di natura amministrativa. Con l’articolo 25 vengono regolate le misure di se questro e di confisca. Gli articoli da 26 a 28 sono dedicati alla cooperazione internazionale giudiziaria. L’articolo 29 è dedicato alla trasmissione, da parte degli Stati Parte, al Segretario generale del Consiglio d’Europa delle informazioni sulle misure adottate per dare attuazione alla Convenzione. Ai sensi dell’articolo 30 viene istituito un Comitato responsabile della verifica dell’attuazione della Convenzione, le cui funzioni sono individuate dall’articolo 31. Infine, gli articoli da 32 a 41 disciplinano rispettivamente gli effetti della Con venzione, il rapporto con gli altri strumenti internazionali (articolo 33), le condizioni e le garanzie (articolo 34), l’applicazione territoriale (articolo 35), la clausola federale (articolo 36), il regime delle riserve (articolo 37), le modifiche alla Convenzione (articolo 38), la risoluzione delle controversie, che sono rimesse a negoziato, conciliazione o arbitrato (articolo 39), la denuncia, che ha effetto dopo tre mesi dalla notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa (articolo 40) e la notifica (articolo 41). Passando quindi a illustrare il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 7 articoli, gli articoli1e2 prevedono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione. L’articolo 3 del disegno di legge individua l’Agenzia delle dogane e dei monopoli quale autorità responsabile per la regolamentazione delle scommesse sportive e per l’applicazione di misure di contrasto delle manipolazioni delle competizioni. L’articolo 4 richiede agli Stati Parte di adottare le misure legislative necessarie a consentire il sequestro e la confisca di beni, dei documenti e degli strumenti utilizzati per commettere i reati o dei profitti dei reati. In tale ambito segnala, per i profili di competenza della Commissione Finanze, l’articolo 5 del disegno di legge, il quale, al comma 1, introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti, un nuovo articolo 25-duodecies, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati di frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di giochi e scommesse, che prevede specifiche sanzioni pecuniarie per la commissione dei predetti reati di frode nelle competizioni sportive e di scommesse illecite. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 prevede, per la sola condanna relativa a delitti, l’applicazione delle sanzioni interdittive per l’ente previste dall’articolo 9 del citato decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata non inferiore a un anno. L’articolo 6 del disegno di legge prevede che si dia attuazione alle disposizioni della legge di ratifica con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, senza vacatio legis. Formula, infine, una proposta di parere favorevole sul provvedimento. Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore. lp/AGIMEG