Commissione Affari Costituzionali Camera: via libera a progetto di legge su aumento tassazione scommesse e giochi online

Via libera da parte della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni della Camera al progetto di legge sull’Incremento delle aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell’attività sportiva.

La Commissione, nello specifico, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: “valuti la Commissione di merito (la VII Commissione Cultura, ndr.) l’opportunità di prevedere, all’articolo 1, comma 4, che il decreto del Presidente del Consiglio, volto a definire le modalità di riparto del Fondo per la promozione dello sport, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni”.

Durante l’esame in Commissione, il relatore Paolo Emilio Russo (FI-PPE) ha evidenziato che “la proposta, che consta di un solo articolo, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo per la promozione dello sport, con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. In base al comma 1, il Fondo è destinato al finanziamento di progetti di promozione dello sport, di investimenti nei settori sportivi giovanili e delle attività del Comitato italiano paralimpico.

I successivi commi 2 e 3 stabiliscono che alla copertura si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, con le risorse rinvenienti dall’incremento, disposto dalla medesima proposta di legge, delle aliquote dell’imposta unica connessa a giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche – sia quelle per cui la raccolta avviene su rete fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza – nonché alle scommesse a quota fissa su eventi simulati. A tale proposito ricordo che l’imposta unica, istituita dal decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504, si applica ai concorsi pronostici e alle scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all’estero. Le aliquote sono variabili fra i vari tipi di gioco; la base imponibile per i concorsi pronostici è costituita dall’ammontare della somma corrisposta dal concorrente per il gioco al netto di diritti fissi e compensi ai ricevitori, mentre per le scommesse è costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa. I soggetti passivi dell’imposta sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse.

Più nel dettaglio, faccio presente che la proposta di legge finanzia il Fondo con i seguenti incrementi delle imposte: per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a distanza, l’imposta è fissata nella misura del 30 per cento, rispetto al vigente 25 per cento, delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite in vincite al giocatore. Per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del 22 per cento – rispetto al 20 per cento attuale – se la raccolta avviene su rete fisica, e del 26 per cento – rispetto al 24 per cento –, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Infine, per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 24 per cento – rispetto all’attuale 22 per cento – della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

Il comma 4 dell’articolo unico della proposta di legge demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani, il compito di stabilire annualmente, entro il 30 giugno, le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo.

Per quanto riguarda i profili di competenza della I Commissione, rilevo che, sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze legislative, la proposta di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia ‘ordinamento sportivo’ di competenza legislativa concorrente, e alla materia ‘sistema tributario’ di competenza legislativa esclusiva statale. Quanto alla materia ‘ordinamento sportivo’, di competenza legislativa concorrente, faccio presente che la proposta di legge istituisce e disciplina il Fondo per la promozione dello sport e prevede che le modalità di riparto delle risorse sono stabilite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro della cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani. In proposito, ricordo come secondo la giurisprudenza costituzionale l’avocazione allo Stato della potestà di istituire fondi incidenti sulle materie di competenza legislativa concorrente o residuale regionale impone la previsione di atti volti a garantire la leale collaborazione, generalmente tramite la previsione dell’intesa in Conferenza StatoRegioni. Richiamo in tal senso, ad esempio, le sentenze della Corte costituzionale n. 40 e n. 123 del 2022, con le quali sono stati dichiarate parzialmente illegittime disposizioni riguardanti il riparto di risorse in ambito sportivo nella parte in cui non prevedevano la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Al riguardo, propongo di invitare la Commissione di merito a valutare l’opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo previsto dall’articolo 1, comma 4, della proposta di legge e che in particolare potrebbe essere approfondita l’opportunità di prevedere l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni”, ha concluso.

Qui la Documentazione per l’attività consultiva della I Commissione. cdn/AGIMEG