Comma 7: termine per presentazione istanze per rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio prorogato al 30 aprile

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. “Al fine di consentire, in applicazione dei principi di vigilanza informativa, la massima conoscenza dei nuovi obblighi derivanti dalla normativa in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., viene incaricato il partner tecnologico Sogei S.p.a. ad inviare, con strumenti telematici o informatici, a tutti i possessori dei suddetti apparecchi, come risultanti dai dati in possesso di ADM desunti dai pregressi pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti, una nota informativa con i nuovi obblighi discendenti dalla normativa e le relative modalità per i conseguenti adempimenti amministrativi”. E’ quanto si legge nella determinazione firmata dal Direttore Generale Marcello Minenna.

“In ragione di quanto previsto all’articolo 1, il termine per la presentazione delle istanze per il rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio relativi agli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione direttoriale n. 480037 del 16 dicembre 2021, è prorogato al 30 aprile 2022. Conseguentemente, dal 1° maggio 2022 potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti dei suddetti titoli autorizzatori e dei relativi dispositivi di identificazione elettronica”, aggiunge.

“Considerato che il 28 febbraio p.v. scadono i termini per la presentazione da parte degli operatori della richiesta ad ADM di rilascio dei titoli autorizzatori per la messa in esercizio degli apparecchi di cui agli articoli 4 e 5 della citata determinazione direttoriale n. 172999/RU del 1 giugno 2021, come modificata dalla determinazione n. 480037 del 16 dicembre 2021 e che, conseguentemente, dal 1° marzo 2022 potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti di tale nulla osta per la messa di esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica; Considerato che, dal confronto con il Comitato Tecnico Aperto composto dalle associazioni rappresentative dei produttori e dei gestori di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. e con gli organismi di certificazione sono emerse difficoltà nella presentazione delle istanze per il rilascio dei nuovi titoli autorizzatori da parte degli operatori, dovute al numero molto elevato di apparecchi oggetto di autocertificazione con termine 28 febbraio; Viste le note pervenute da associazioni rappresentative del settore che, pur condividendo le finalità della riforma, ne sottolineano la difficoltà di attuazione legata, in particolare, ad alcuni specifici ambiti dell’associazionismo e alla conoscibilità dei nuovi obblighi per numerosi possessori di apparecchi non collegati ad alcuna associazione rappresentativa; Ritenuto che, pur essendo state presentate istanze di rilascio di titoli autorizzatori per circa il 60% del parco macchine esistente, sia di prevalente interesse pubblico avere la completa individuazione di tutti gli apparecchi in esercizio; Visto il verbale del Comitato tecnico tenutosi in data 22 febbraio u.s. nel corso del quale, in applicazione dei principi di vigilanza informativa, si è ritenuto necessario portare a conoscenza di tutti i possessori di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., individuati sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia desunti dai pregressi pagamenti dell’imposta sugli intrattenimenti, i nuovi obblighi discendenti dalla normativa, procedendo all’invio di una nota informativa; Considerato che, a tal fine, si rende necessario concedere un ulteriore periodo di tempo che consenta a tutti gli operatori di adempiere alle prescrizioni di legge, in modo da evitare violazioni dovute alla mera mancata conoscenza delle nuove norme”, si legge nella determina.

cdn/AGIMEG