Cirsa, acquisizione del 100% di Eplay24: ok dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di non avviare l’istruttoria in riferimento all’operazione di acquisizione del 100% di Eplay da parte di Cirsa. La cessione è operata dalle società Igame 24 Limited e Noblenoise capital S.r.l.s., società detentrici dell’intero capitale sociale della Target, così come riportato nello Share Purchase Agreement del 14 febbraio 2022 sottoscritto da Cirsa e le Società venditrici. Nello specifico è stato ritenuto che: “l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza” e che “la clausola di non concorrenza presente nello SpA possa essere considerata accessoria alla presente operazione nei soli limiti merceologici e temporali sopra indicati e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, la suddetta clausola ove si realizzi oltre tali limiti”

“Nello SpA sono presenti delle restrizioni nella forma di una clausola di non concorrenza a carico dell’acquirente. Infatti, al fine di garantire all’acquirente il valore dell’avviamento dell’attività della Target1, si prevede un patto di non concorrenza a carico delle Società venditrici e di qualunque persona giuridica affiliata alle stesse nonché a carico dei dipendenti, amministratori e soggetti che abbiano relazioni familiari o personali con dipendenti, amministratori o azionisti di queste Società venditrici, nei mercati ove opera la Target nei territori maltesi e italiani. La durata del patto di non concorrenza è di 5 anni”, fa sapere AGCM.

“L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 517 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 31 milioni di euro. Per quel che concerne le restrizioni sopra descritte, si rappresenta che la clausola di non concorrenza costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla realizzazione dell’operazione, in quanto strettamente funzionale alla salvaguardia del valore delle società acquisite, a condizione che la stessa sia limitata merceologicamente ai servizi offerti dall’imprese acquisite e che abbia una durata non eccedente il periodo di 2 anni”, aggiunge.

“L’operazione in esame non comporta né sovrapposizioni orizzontali né integrazioni verticali in quanto l’Acquirente e le sue controllate non operano nelle medesime attività della Target e delle sue controllate e, pertanto, l’operazione si configura sotto il profilo concorrenziale come la mera sostituzione nei mercati rilevanti di un operatore con un altro. Più specificamente, la Target e le sue controllate svolgono attività di raccolta da scommesse e da giochi online, come sotto più estesamente riportato. Inoltre, non sussistono preoccupazioni concorrenziali in ordine alla circostanza che l’Acquirente operi in mercati rilevanti contigui a quelli in cui opera la Target, appartenenti al medesimo settore, i.e. quello dei giochi e delle scommesse, in quanto in tali mercati l’Acquirente detiene quote di mercato contenute4 e sono presenti diversi qualificati concorrenti, che detengono quote di mercato ben più significative e sono titolari di marchi maggiormente conosciuti. Inoltre, sono dei mercati che presentano spiccate differenze con quelli interessati dalla concentrazione, dal lato della domanda, in termini di penetrazione dei giochi e di profilo degli utenti, nonché in relazione alle peculiarità nell’offerta, riguardanti le caratteristiche dei prodotti e l’impatto della regolazione sulle leve competitive utilizzate dagli operatori”, continua.

“Sulla base della prassi decisionale dell’Autorità, l’operazione di concentrazione in esame riguarda il mercato della raccolta da scommesse e quello della raccolta da giochi online nei quali opera Eplay mentre non è presente alcuna società del Gruppo Blackstone (Cirsa compresa). In ogni caso, Cirsa stima che le quote di mercato detenute da Eplay rispettivamente nei mercati della raccolta da scommesse e della raccolta da giochi online in Italia nel 2020 siano [1-5%], e, pertanto, ad esito dell’operazione il Gruppo Blackstone verrà comunque a detenere, nei mercati rilevanti interessati, quote di mercato molto contenute. Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’assenza di sovrapposizioni di natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l’operazione non appare determinare modifiche nella struttura concorrenziale dei mercati e, dunque, non è idonea a produrre effetti significativi sotto il profilo concorrenziale”, conclude. cdn/AGIMEG