“Deve trattarsi di gioco non autorizzato, quindi di per se illecito. Questo a nostro avviso lo spirito della disposizione” – spiega ad Agimeg l’avvocato Stefano Sbordoni – “L’utilizzo dei totem che consentono i giochi promozionali, secondo l’impostazione voluta dal Legislatore con la legge di Stabilita’ 2016, concreta illecito, specie se fatto per aggirare le norme regolamentari previste per gli apparecchi da intrattenimento. Paragonare i totem (la provincia di Bolzano conosce bene il problema) agli strumenti leciti mediante i quali si commercializza legittimamente il canale on line “it” potrebbe essere però pericoloso. A nostro avviso – memori delle vicende generate dal decreto del 2007 – andrebbe chiarita ulteriormente la distinzione: questa norma riguarda l’illecito, un’altra – da emanare – deve riguardare il corretto utilizzo del web nel gioco a terra e la promozione del gioco oggetto di concessione. Ricordiamo infatti che l’abrogazione del decreto del 2007, che andava ad integrare il decreto del 21 marzo 2006, ha creato un vero e proprio vuoto regolamentare e normativo. Quindi giusto da parte dell’amministrazione percorrere questa strada – conclude Sbordoni – per il contrasto deciso all illegale. Con la cautela dovuta però nell’interpretare una norma non scritta bene e di non pronta soluzione: altrimenti si rischia – come è successo – l’effetto contrario”. lp/AGIMEG