Sale scommesse e sale bingo: NO aperture? NO canone!

Dalle cronache parlamentari relative alla conversione del DL “Sostegni” (DL n. 41/2021) nasce qualche motivo di speranza anche per il settore del gioco legale, perché si percepisce una maggiore considerazione del comparto, dei lavoratori, del PIL prodotto e del gettito fiscale destinato alla Finanza pubblica. Comincia ad intravvedersi, per esempio, una certa preoccupazione per il destino delle migliaia di lavoratrici e lavoratori che traggono i propri redditi dal gioco pubblico e comincia anche a farsi largo la consapevolezza che il “bancomat” dello Stato, forse, ha finito i fondi.

 

Agimeg ha dato notizia della presentazione di una serie di emendamenti alla legge di conversione del DL tra i quali si segnalano la proroga “onerosa” delle concessioni (“In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l’equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara”), della quale si è parlato più volte in precedenti interventi, la riduzione e/o la rateizzazione delle imposte (in particolare, del PREU dovuto per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento, Slot e VLT).

Si tratta della presa d’atto che il settore è uno di quelli maggiormente colpiti dalla pandemia, considerata la chiusura forzata e continuata delle sale, estesa alle scommesse e al gioco mediante apparecchi anche nei pubblici esercizi.

 

Nell’ambito di tale quadro complessivo si osserva, per esempio, che la normativa continua a prevedere l’obbligo del versamento del canone concessorio per taluni giochi, in relazione ai quali la legge dispone la chiusura forzata. Si tratta, in particolare, del settore delle Scommesse e del Bingo, attività che sono chiuse ormai da mesi.

 

Mentre il canone concessorio dovuto per gli apparecchi da intrattenimento è determinato sulla base della raccolta effettuata – e quindi se il gioco è fermo il canone non matura – e le disposizioni normative che si sono via via succedute lo hanno disciplinato unitamente al PREU (cosicchè, la sospensione del versamento del tributo è stata sempre accompagnata dalla sospensione del versamento del canone concessorio), il canone relativo all’esercizio delle Scommesse e al gioco del Bingo matura indipendentemente dall’esercizio effettivo del gioco.

 

Cosicché, si verifica che le sale Scommesse e le sale Bingo sono chiuse (per effetto di legge) ma il canone concessorio è comunque dovutoSi tratta evidentemente di una anomalia, in quanto il canone concessorio è dovuto dal concessionario all’ente concedente (lo Stato) per effetto dell’attribuzione della funzione in origine riservata allo Stato. Sebbene attratta nell’ambito del diritto amministrativo, nella concessione di gioco sono presenti numerosi elementi di “sinallagmaticità” (do ut des), per cui è curioso pensare che Tizio è tenuto a versare un somma per l’esercizio di un’attività anche quando lo Stato la blocca autoritativamente (per mesi e mesi) per motivi di interesse generale che nulla hanno a che fare con il concessionario.

 

In effetti, il primo provvedimento emergenziale emanato in materia (DL n. 18/2020) ha previsto (oltre allo slittamento dei termini di versamento del PREU) che “a seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal mese di marzo 2020 e per tutto il periodo di sospensione dell’attività”.

 

La disposizione non si occupava del canone concessorio relativo alle Scommesse perché l’esercizio di queste attività, pur con le sale chiuse, poteva continuare (all’epoca) ad essere esercitato nei “corner”. Tuttavia, il “messaggio” che il legislatore trasmetteva era che il canone di concessione non è dovuto se l’attività è bloccata per legge.

 

Dopo la ripresa nel periodo estivo, la “seconda ondata” del COVID ha di nuovo obbligato il Governo a sospendere le attività presso le sale giochi, Scommesse e Bingo. Inopinatamente, la legge di Bilancio (n. 178/2020), intervenuta mentre le sale Bingo erano chiuse, al comma 1131 dell’art. 1 ha previsto che il canone del Bingo era dovuto per i “mesi da gennaio 2021 a giugno 2021 compreso” (pur nella consapevolezza che anche durante alcuni di questi mesi le sale sarebbero rimaste, con ogni probabilità, ancora chiuse), ribaltando, quindi, il principio che se le attività sono vietate il canone non è dovuto.

 

Invece, sarebbe opportuno riprendere la “filosofia” del DL n. 18/2020 (sale chiuse = NO canone) ed estenderla al settore delle Scommesse, per venire incontro ad un comparto fatto da migliaia di “partite IVA”, di piccoli esercenti, di giovani imprenditori, che subiscono paradossalmente anche il “fuoco amico” del gioco online. rf/AGIMEG