Chiusura locale di gioco a Modena: il TAR dell’Emilia-Romagna sospende il decreto del Questore

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (Sezione Prima) ha accolto l’istanza cautelare monocratica presentata da un esercizio pubblico di gioco di Modena, sospendendo il decreto emesso dalla Questura locale che imponeva la chiusura dell’attività per dieci giorni.

Il caso e il provvedimento del Questore

Il contenzioso nasce dal provvedimento firmato dal Questore della Provincia di Modena lo scorso 5 ottobre 2026 e notificato il 14 ottobre successivo. L’atto ordinava la sospensione per dieci giorni dell’autorizzazione e la conseguente chiusura dell’esercizio pubblico, applicando l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Contro tale decisione la società ha presentato ricorso al TAR, chiedendone l’annullamento previa sospensione immediata dell’efficacia.

La decisione del TAR: le motivazioni della sospensione

Il Presidente della Sezione Prima del TAR emiliano ha ravvisato i presupposti di urgenza previsti dall’articolo 56 del codice del processo amministrativo, accogliendo la richiesta di tutela cautelare monocratica fino alla trattazione collegiale.

Due sono i punti chiave evidenziati nel decreto:

  1. Il fumus boni iuris: Il tribunale ha ritenuto che meriti un adeguato approfondimento collegiale la questione relativa alla specialità della procedura sanzionatoria, la quale demanda l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e di chiusura per la partecipazione dei minori ai giochi pubblici direttamente all’ufficio territoriale dei Monopoli di Stato. “Considerato, quanto al “fumus”, che merita un adeguato approfondimento nella più appropriata sede collegiale la censura riferita alla specialità della procedura tipica prevista dall’art. 24, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che punisce il titolare dell’esercizio commerciale che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto con la sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000 e con la chiusura dell’esercizio da dieci a trenta giorni, demandando l’applicazione di tali sanzioni amministrative all’ufficio territoriale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell’accertamento eseguito”, si legge nella sentenza.Tar Tribunale Amministrativo Regionale

  2. Il pericolo nel ritardo (periculum in mora): La prima udienza utile in camera di consiglio, fissata per il 4 novembre 2026, si sarebbe tenuta quando i dieci giorni di sospensione disposti dalla Questura sarebbero stati già interamente scontati, vanificando di fatto la tutela cautelare. Il giudice ha inoltre escluso la sussistenza di gravi e urgenti ragioni di ordine e sicurezza pubblica tali da impedire la sospensione temporanea del provvedimento. “Rilevato, quanto al profilo del danno, che, effettivamente, la prima udienza in camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare, prevista per il 4 novembre 2026, si terrebbe quando il periodo di sospensione disposto dal provvedimento impugnato sarebbe stato già per intero scontato, con frustrazione della tutela cautelare, non ravvisandosi, d’altronde, gravi e urgenti ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici tali da impedire la concessione della qui domandata tutela cautelare monocratica, fino alla data di pubblicazione del provvedimento che il Collegio adotterà all’esito della prossima camera di consiglio del 4 novembre 2026”, continua.

I prossimi passi

Il decreto del Questore di Modena resta dunque congelato fino alla prossima camera di consiglio del 4 novembre 2026, data in cui il Collegio del TAR si pronuncerà in via collegiale sulla domanda cautelare. cdn/AGIMEG