Le banche possono chiudere un conto se non approvano il tipo di attività che svolge il suo titolare o non la ritiene compatibile con i propri princìpi etici. E’ quanto ha stabilito – attraverso una sentenza – il Tribunale di Pescara. Non è necessario che siano attività illecite, ma come nel caso in questione anche il titolare di un centro scommesse può veder chiuso il proprio conto corrente per motivi etici senza che sia riscontrabile un abuso. Il Tribunale di Pescara ha rispolverato l’art. 41 della Costituzione, che recita testualmente: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Ed è il primo periodo quello su cui sembra far leva l’ordinanza, dato che un centro scommesse non reca danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. Piuttosto, sostiene il giudice, in assenza di una specifica limitazione della legge si deve ritenere che ciascuna delle parti abbia la facoltà, per proprie convinzioni etiche, di decidere di avvalersi del diritto di recesso che viene riconosciuto nel regolamento del contratto. ac/AGIMEG