Charvensod (AO) elimina il gioco sulla quasi totalità del territorio comunale. Distanziometro a 500 metri dai luoghi sensibili e limiti orari per le slot, ecco cosa prevede il nuovo regolamento restrittivo

Aosta punta ad eliminare il gioco dal territorio provinciale. Dopo la decisione di Arnad di adottare un regolamento per vietare il gioco d’azzardo sull’intero territorio comunale, anche il Consiglio Comunale di Charvensod ha dato il suo via libera ad un regolamento restrittivo per le sale giochi e gli spazi per il gioco. Il distanziometro, fissato a 500 metri da tale normativa, impedisce l’esercizio delle attività di gioco d’azzardo sull’intero territorio comunale, tranne che sulla parte più alta dove, però, i soli edifici esistenti sono di proprietà pubblica e dunque non designabili a tali finalità. “Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, per giochi da intrattenimento e di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per i quali occorre il titolo abilitativo all’esercizio di giochi leciti”, sottolinea la normativa. “Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di controllare che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e ponendo un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l’orario notturno e il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all’alcolismo, all’isolamento relazionale da parte di soggetti  appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio”, aggiunge. “Per l’apertura di nuove sale giochi e di nuovi spazi per il gioco e per il trasferimento e/o l’ampliamento di quelli esistenti si dovranno rispettare le seguenti regole: distanza minima di 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, strutture culturali, ricreative o sportive, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito e sportelli bancomat, da esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, nonché da luoghi di culto e da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale potrà ulteriormente individuare; ai fini della misurazione della distanza si dovrà provvedere alla delimitazione di aree circolari aventi raggio pari a 500 metri tracciato dall’ingresso considerato principale del luogo sensibile; sono altresì considerati ricompresi nelle aree di interdizione gli immobili il cui perimetro è lambito dalle circonferenze individuate. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall’esterno del locale ed in un settore dedicato dello stesso, l’accesso al quale deve essere vietato ai minori di anni 18; per l’insediamento dell’attività dev’essere garantito il rispetto degli standard urbanistici previsti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle normative di settore, in relazione anche alla destinazione d’uso dei locali. Si precisa che la distanza di 500 metri va calcolata indipendentemente dall’ubicazione del luogo sensibile nel territorio del Comune che approva il Regolamento o in territorio di altro Comune limitrofo. Non è consentita l’installazione degli apparecchi in aree (pubbliche o private) site all’esterno dei locali, sede dell’attività (ad esempio nei dehors); dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna ed esterna previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, anche mediante eventuale insonorizzazione dei locali”, si legge nel regolamento. “L’esercizio delle attività di cui al presente titolo è vietato: negli immobili di proprietà del Comune di Charvensod, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate dello stesso; nei chioschi su suolo pubblico. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge, se non previa l’integrale rimozione delle stesse dagli immobili”, continua. “Per prevenire e contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico e della ludopatia fra i minori ed i soggetti deboli, l’apertura al pubblico ed il funzionamento delle sale da gioco e degli spazi per il gioco ove sono installati apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro collocati nelle sale giochi autorizzate e in altre tipologie di esercizi sempre autorizzati potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti fasce orarie giornaliere: dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, dalle ore 22.00 alle ore 24.00. Il titolare dell’attività dovrà comunicare l’orario di spegnimento al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile, all’interno del locale”, precisa il regolamento. “In tutte le sale giochi e nei locali ove sono installati apparecchi da gioco, devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico: la tabella dei giochi proibiti approvata dalla Questura, e vidimata dal servizio comunale competente; le tariffe e regolamenti dei giochi, apposte su ogni singolo apparecchio; almeno un cartello dell’orario di apertura e chiusura dell’esercizio; almeno un cartello con indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio. Nei nuovi spazi per il gioco, le apparecchiature per il gioco di azzardo devono essere collocate in modo da non essere visibili dall’esterno del locale, in un apposito “settore separato” dedicato alla collocazione di apparecchi, appositamente delimitata, segnalata e controllata e nel quale è vietato l’accesso e la permanenza di soggetti minori di anni 18. I titolari dell’attività disciplinata dal presente Regolamento hanno, altresì, l’obbligo di: impedire l’utilizzo dei giochi ai minori di anni 18, anche mediante verifica dell’età dell’avventore con richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido; apporre all’ingresso dei locali o su ogni apparecchio da gioco, cartelli, il cui costo è a carico dell’esercente, che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso del gioco, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alle problematiche del gioco d’azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore del contrasto alle dipendenze patologiche, secondo le indicazioni fornite dalla Questura; partecipare, con frequenza almeno biennale, ai corsi di formazione; apporre nei locali cartelli indicanti il divieto di fumo e curare l’osservanza di tale divieto”, aggiunge la legge. “L’amministrazione, nell’eventuale concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo lecito all’interno degli esercizi, anche se autorizzati alla pratica del gioco. Il Comune potrà prevedere, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, agevolazioni sui Tributi di propria competenza a favore dei soggetti che conseguono il marchio di cui al comma 1 della citata legge regionale. È vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. È altresì vietata la pubblicità del gioco d’azzardo per il tramite dell’apposizione di cartelli informativi contenenti richiami testuali o figurativi al gioco di qualsiasi forma e natura che siano visibili dall’esterno dei locali”, continua. Per coloro che non rispettano la normativa sono previste sanzioni da 500 euro. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore. Qui il testo del regolamento. cdn/AGIMEG