“Un servizio di prelievo di contante, offerto ai propri clienti da un gestore di sale da gioco attraverso terminali multifunzione installati in dette sale, non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale direttiva, quando il gestore non effettua alcuna operazione sui conti di pagamento di detti clienti e le attività che esercita in tale occasione si limitano alla messa a disposizione nonché all’approvvigionamento di contante di tali terminali”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea affrontando il caso del titolare di una sala da gioco tedesca, nei confronti del quale era stato avviato un procedimento penale per aver violato la normativa sui servizi di pagamento. Sulla decisione della Corte hanno influito due fattori: il particolare funzionamento di questi terminali, e il fatto che il titolare della sala si limitasse a svolgere un numero estremamente contenuto di operazioni. Sotto il primo aspetto, i terminali – prevalentemente adibiti a cambiamonete – consentivano di prelevare contante attraverso un normale bancomat solo se contemporaneamente si acquistava un voucher da 20 euro per poter giocare alle slot. Inoltre, il collegamento tra terminale e conto-corrente veniva assicurato da un soggetto esterno, il gestore di rete. Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, la Corte ha sottolineato che il gestore della sala “non effettua alcuna operazione sui conti di pagamento di detti clienti e le attività che esercita in tale occasione si limitano alla messa a disposizione nonché all’approvvigionamento di contante di tali terminali”. rg/AGIMEG