“Una disposizione fiscale nazionale che istituisce una tassa sul funzionamento dei terminali con cui si offrono giochi scommesse non costituisce una regola tecnica” e pertanto non deve essere notificata alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 2015/1535 che prevede peraltro un periodo di stand still di almeno 3 mesi. La disputa riguarda la normativa fiscale adottata dall’Austria, in particolare la norma che impone agli operatori di versare una tassa di 350 euro al mese per ciascun terminale di gioco che istallano. Secondo le tre compagnie che hanno intentato il ricorso la tassa rappresenta una regola tecnica, dal momento che comunque finisce con il limitare l’istallazione delle macchine: la normativa austriaca anche se non contiene un divieto specifico “mira, oltre alla tassazione, a ridimensionare questo tipo di giochi, in modo che, tenuto conto dell’obiettivo della tutela del consumatore, non si possa escludere che riguardi il ciclo di vita del prodotto dopo la sua immissione sul mercato, il che rischia di influenzare direttamente la commercializzazione dei terminali”. La Corte di Giustizia tuttavia replica che rientrano nella definizione di regole tecniche quelle “disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’uso di un prodotto o vietando la fornitura o l’uso di un servizio o di affermarsi come fornitore di servizi”. La normativa in questione, poi, non può essere ritenuta nemmeno una regola tecnica di fatto, dal momento che non serve a rafforzare il rispetto delle regole tecniche vere e proprie: non rappresenta infatti “una misura fiscale che incide sul consumo di prodotti o servizi incoraggiando il rispetto delle specifiche tecniche, altri requisiti o regole relative ai servizi” visto che “nulla nella formulazione di questa disposizione indica che l’obbligo di pagare questa tassa è inteso a garantire il rispetto delle norme tecniche relative ai terminali” che “si trovano in altre normative”. rg/AGIMEG