Il titolare di una sala giochi di Palermo ha presentato ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per chiedere la riforma della sentenza del Tar della Sicilia che confermava la revoca della licenza a causa delle misure cautelari ricevute da parenti prossimi del ricorrente.
Il Collegio ritiene che sia fondato e assorbente il motivo di appello con cui si deduce la violazione delle norme che disciplinano la partecipazione procedimentale del destinatario del provvedimento.
“Non si rinviene nel nostro ordinamento alcuna norma che sottragga alla disciplina della partecipazione procedimentale i provvedimenti adottati dal Questore ai sensi degli articoli 10 e 11 del Tulps.
“Al contrario – prosegue il CGARS -, trattandosi comunque di provvedimenti di secondo grado (in quanto atti di revoca di provvedimenti ampliativi precedentemente disposti), essi postulano sempre e comunque (o quasi) la necessità del coinvolgimento istruttorio del potenziale destinatario, che è necessario perché si possa correttamente apprezzare se, in che misura, a quali condizioni e con quali accorgimenti, l’interesse pubblico alla rimozione del pregresso provvedimento favorevole possa effettivamente considerarsi prevalente su tutti gli altri interessi, pubblici o privati, al mantenimento di esso”.
“E’ fuor d’ogni dubbio, infatti, che la partecipazione procedimentale sia fondamentale in particolar modo in riferimento ai provvedimenti di secondo grado, qual è quello qui impugnato. Il provvedimento revocatorio del Questore impugnato, a prescindere dalla prevalenza della sua natura sanzionatoria, neppure può essere correttamente ritenuto quale misura cautelare in re ipsa, caratterizzata da un’esigenza di celerità tale da escludere l’obbligo di rispettare le garanzie partecipative; tale potendo essere, differentemente, il provvedimento con cui si fosse disposta, alla stregua dell’art. 10 Tulps, la sospensione dell’autorizzazione (essa sì vera misura cautelare) in attesa dell’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (ossia della revoca)”.
“Nell’adozione dei provvedimenti nella presente materia il Collegio rileva che la relazione che si istaura fra l’amministrazione e il cittadino non è relazione vera, ma “esercizio del potere” nel quale il destinatario si trova, necessariamente, in posizione soggettiva sfavorevole, dovendosi così ritenere particolarmente rilevante il rispetto delle garanzie partecipative nell’ottica di un diritto amministrativo “almeno tendenzialmente” paritario”.
Per questi motivi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento ivi impugnato. ac/AGIMEG