Le operazioni per il recupero delle imposte evase da Ced e Ctd – condotte negli ultimi due anni, ovvero da quando è entrata in vigore la legge di Stabilità del 2011 – hanno portato nelle casse dello Stato appena 7,3 milioni di euro (3,7 di imposte e 3,6 milioni di sanzioni), a fronte dei 40 di imposte e dei 48-96 di sanzioni previsti nella relazione tecnica. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha allora inviato una circolare alle sedi regionali ricordando che gli accertamenti sono un compito “doveroso” e che nei confronti dei gestori delle agenzie irregolari non c’è, né ci deve essere “alcun atteggiamento di ingiustificato favore”.
Nella circolare si ricorda che l’obiettivo di queste operazioni è di ricostruire la reale raccolta effettuata dai centri, utilizzando i “report” forniti dal gestore e le medie delle agenzie presenti nella provincia di riferimento. Alcuni gestori, si evidenzia ancora nella circolare, hanno replicato adducendo l’avvio di percorsi – “non meglio precisati” – di accertamento a livello centrale. Tali repliche, tuttavia, non possono giustificare alcuna riduzione delle contestazioni.
Qualora, tuttavia, il gestore del centro sia in grado di dimostrare di aver effettuato una raccolta inferiore a quella ricostruita – si spiega ancora nel testo – si farà riferimento alla raccolta “mediana” effettuata nella provincia, ovvero quella effettuata dall’agenzia che si trova a metà della graduatoria di raccolta. Tale valore, infatti, è solitamente inferiore alla media matematica. Il gestore del centro, ancora, potrà esibire delle ricevute – in numero sufficiente e emesse nell’arco di periodi congrui – per dimostrare di aver effettuato una raccolta inferiore, e quindi per ottenere un attenuamento della contestazione. Se la documentazione si dimostrerà coerente, si potrà calcolare l’imposta dovuta, pari al 2% per le scommesse fino a 7 eventi, e al 5% per quelle con un numero di eventi superiore.
L’Agenzia, ricostruendo in maniera adeguata la base imponibile, otterrà anche una riduzione del contenzioso e la stabilizzazione del gettito erariale. Obiettivi, questi ultimi, che finiranno con il favorire anche gli operatori in possesso di una concessione, dal momento che verrebbe annullato uno degli elementi che rende sleale la concorrenza esercitata dai centri irregolari.
Per tutte le sanzioni irrogate, è possibile l’applicazione nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge. Gli uffici regionali hanno inoltre la facoltà di non applicare la sanzione prevista per gli anni anteriori al 2011 e nel caso in cui il contribuente “dichiari nell’istanza di adesione di non aver potuto effettuare i versamenti previsti, esplicitando le difficoltà pratiche di carattere oggettivo che in concreto gli avrebbero impedito tale adempimento”. wc/AGIMEG