“Considerato che appare sussistente il danno grave ed irreparabile lamentato dall’appellante, connesso alla perdita del reddito derivante dall’attività svolta, tenuto altresì conto, a fronte di ciò, che l’appellante medesima assume – senza contestazioni sul punto – di non avere, allo stato, somme raccolte e da versare all’amministrazione”, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso di un titolare di una ricevitoria del Lotto per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Lazio – Roma concernente la revoca della concessione del lotto. lp/AGIMEG