Consiglio di Stato: “Nei poteri dei Sindaci disciplinare orari apertura sale giochi, tutela salute prevalente su interessi economici delle imprese”

E’ nei poteri “del Sindaco disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco”. Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha respinto un ricorso presentato da una sala giochi di Roma – attiva per la raccolta del gioco lecito, mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza – contro l’ ordinanza del 26 giugno 2018 n. 111, con cui il Sindaco di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento sale da gioco e giochi leciti”, era intervenuto in materia di orari di apertura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincite in denaro. In particolare veniva imposto l’orario di esercizio degli apparecchi dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi, a prescindere dal luogo in cui gli stessi fossero collocati. “La Conferenza unificata ha concluso i suoi lavori con l’intesa sancita nella seduta del 7 settembre 2017: nell’ambito delle ‘scelte in via di attuazione e da fare’ viene richiamata la possibilità di ‘Riconoscere agli Enti locali la facoltà di stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco’. Rileva anche la seguente clausola: ‘Le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia’. Alla luce dei riportati contenuti dell’intesa è corretto affermare che principio generale della materia è la previsione di limitazioni orarie come strumento di lotta al fenomeno della ludopatia”, evidenzia il CdS. Inoltre “la Corte Costituzionale ha ritenuto plausibile tale interpretazione, nel senso che l’art. 50, comma 7, d. lgs. 267 del 2000 autorizza i Sindaci a disciplinare gli orari delle sale giochi anche in funzione di contrasto dei fenomeni di c.d. ludopatia, fornendo un fondamento legislativo al potere del Sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature da gioco”. Per i giudici “la mancata presa in considerazione degli interessi economici degli imprenditori di settore e la supposta riduzione della raccolta di gioco complessiva di almeno il 34% è superato dal problema della tutela della cittadinanza, tutela che assume nel caso un peso talmente superiore tale da non poter essere controbattuto dai minori ricavi degli imprenditori del settore, la cui sovrabbondanza sta a dimostrare proprio la gravità del fenomeno sociale e l’apertura per otto ore giornaliere non mette certamente a repentaglio”. Per questi motivi il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge”. cr/AGIMEG