“Il ricorso è totalmente infondato e deve essere respinto” in quanto “il gestore dei locali non è estraneo allo svolgimento di un’attività che, quand’anche direttamente controllata da altri, gli procura proventi connessi alle giocate (circostanza di fatto ammessa dalla ricorrente appellante), e quindi sintomatici di una peculiare capacità contributiva”. Con questa motivazione la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del titolare di un bar di Genova contro il sequestro di tre apparecchi da intrattenimento “non conformi alle prescrizioni di legge in quanto privi del nulla osta di esercizio e non collegati con la rete telematica dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”. L’Agenzia delle Dogane, Ufficio Reg. Liguria AAMS, facendo seguito a verbale di constatazione con lettura dei contatori installati sugli apparecchi in sequestro, notificava avviso di accertamento per il recupero del tributo evaso, nei confronti, tra gli altri, anche della società titolare del bar quale soggetto solidalmente responsabile, per tributi, sanzioni ed interessi. Un primo ricorso era già stato respinto dalla Commissione tributaria provinciale di Genova, decisione poi confermata dal giudice d’appello. La CTR ha evidenziato come l’esercente “a qualsiasi titolo del locale nel quale gli apparecchi privi di nulla osta sono installati è espressamente chiamato dalla norma, nella sua formulazione vigente all’epoca dei fatti, a rispondere della violazione del proprietario-gestore degli stessi; considerando che il gestore dei locali non è estraneo allo svolgimento di un’attività che, quand’anche direttamente controllata da altri, gli procura proventi connessi alle giocate (circostanza di fatto ammessa dalla ricorrente appellante), e quindi sintomatici di una peculiare capacità contributiva; infine ha rilevato che la norma prevede la responsabilità del gestore dei locali anche per le sanzioni amministrative, da intendersi in senso lato comprensivo anche di quelle tributarie”. Per la Cassazione “il ricorso è totalmente infondato e deve essere respinto con la conseguente condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese della presente fase di giudizio a favore dell’Agenzia controricorrente”. lp/AGIMEG