Per la maggioranza degli apparecchi non vi è certezza circa la riscontrabilità delle anomalie in sede di verifica tecnica da parte dell’organismo certificato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una società di giochi che aveva chiesto ad Adm il risarcimento del danno derivante dalla dismissione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 del TULPS che, malgrado l’intervenuta certificazione di conformità dei produttori delle relative schede, erano risultati irregolari all’esito di accertamento tecnico preventivo. Per i giudici “le anomalie riscontrate erano da ricondurre alla rapida accensione e spegnimento della macchina mediante l’interruttore collocato sul retro del mobile di alloggiamento, non qualificabile come manomissione rilevante ai fini della certificazione”. In sostanza, l’ente preposto certifica la scheda in modalità ordinaria di utilizzo, mentre nel caso specifico “la rapida accensione e spegnimento della macchina costituiscono attività estranea al normale esercizio”, dando così luogo all’irregolarità riscontrata da Adm. Si sottolinea infatti come “la verifica tecnica da parte dell’Amministrazione è finalizzata ad evitare manomissioni del meccanismo di gioco in condizioni di utilizzo normale e non di comportamento anomalo dell’utente, confermato dalla collocazione del tasto di accensione al di fuori dello spazio riservato ai comandi di gioco”. L’anomalia riscontrata per le schede per le quali era stata riconosciuta l’irregolarità è emersa all’esito di una serie di operazioni da parte dell’utente, comprendenti la rapida accensione e spegnimento della macchina, ossia a seguito di una condotta anomala. La Cassazione ricorda come “il giudice di merito non ha semplicemente affermato che per la maggioranza dei dispositivi non vi era certezza circa la riscontrabilità delle anomalie in sede di verifica tecnica da parte dell’organismo certificato, potendo le stese essere imputabili a fattori diversi, quali ad esempio la cattiva conservazione o usura del dispositivo di gioco in possesso” del ricorrente e per questo motivo respinge il ricorso. lp/AGIMEG